Il fenomeno dell’overbooking, pratica commerciale molto utilizzata dalle compagnie aeree, può letteralmente “lasciare a terra” chi abbia regolarmente acquistato un biglietto di volo e si sia presentato puntualmente in aeroporto, pronto a partire. Un comunicato dell’ADUC, però, aiuta a fa chiarezza sui diritti dei viaggiatori, che includono pasti e bevande, eventuali pernottamenti spesati e trasporti gratuiti verso gli hotel, nonché due telefonate, per avvertire i propri cari.
E’ rimbalzata in rete, qualche tempo fa, la notizia del viaggiatore costretto (con la forza) ad abbandonare l’abitacolo dell’aereo di una compagnia americana, in quanto vittima del fenomeno dell’overbooking.
L’overbooking. Si tratta di una pratica commerciale molto comune, adottata dalle compagnie aeree, che si può tradurre in italiano con il termine “sovraprenotazione”. Essa consiste nel vendere più biglietti di quanti siano gli effettivi posti a disposizione.
Ciò comporta un più facile riempimento dei posti in fase di prenotazione ed un conseguente aumento dei guadagni. Le compagnie possono permettersi questo rischio (calcolato) in quanto esiste la probabilità che alcuni passeggeri non si presentino al momento dell’imbarco, oppure annullino o cambino la loro prenotazione.
I diritti dei passeggeri e i doveri delle compagnie. Da marzo 2009 è in circolazione la “carta dei diritti del passeggero”, che funge da guida e riassunto aggiornato di tutte le normative italiane ed europee esistenti sull’argomento.
In un comunicato dell’ADUC si mettono in chiaro i diritti dei passeggeri, vittime del fenomeno di cui si sta parlando: «in caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:
– rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
– assistenza, ovvero: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail».
Oltre a ciò va prevista anche una compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza del volo da percorrere:
– euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 km;
– euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;
– euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
«Ovviamente» conclude l’ADUC, «il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Overbooking: diritti dei passeggeri e doveri delle compagnie aeree - La Stampa
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martedì 25 aprile 2017
Overbooking: diritti dei passeggeri e doveri delle compagnie aeree

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