venerdì 17 febbraio 2017

Il DDL Gelli approda alle Camere: ecco le novità in tema di responsabilità medica

Dopo il via libera del Senato che l'11 gennaio 2017 ha approvato il DDL n. 2224, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (di seguito breviter DDL Gelli), il testo di legge, che apporta rilevanti novità in tema di responsabilità medica, è sottoposto al vaglio della Camera dei Deputati.
Il DDL Gelli, che sopraggiunge a soli tre anni dall'entrata in vigore della L. n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), ha fra gli scopi principali sia quello di regolare i confini della responsabilità professionale degli operatori sanitari sia quello di prevedere misure finalizzate a garantire maggiori livelli di sicurezza e garanzia a favore dell'utenza.
La normativa è preordinata al superamento della medicina difensiva ossia di tutti quei comportamenti dei sanitari volti ad astenersi da interventi di cura ritenuti ad alto rischio al fine di annullare, o ridurre al massimo, l'eventualità che si verifichino esiti negativi per il paziente imputabili al medico.
Ma veniamo ora ad una breve disamina di alcune delle novità più importanti introdotte dal DDL.
L'atteso intervento normativo si apre con l'indicazione di principi ed individuazione di istituti volti a garantire la massima tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Cost.
Il Legislatore, non a caso, all'art. 1 sceglie di cristallizzare il principio per cui "la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività".
A sostegno di tale assunto, l'art. 2 prevede la possibilità da parte delle Regioni di attribuire alla figura del Difensore Civico Regionale o Provinciale la funzione di garante per il diritto alla salute, il quale potrà esser adito gratuitamente da soggetti destinatari di prestazioni sanitarie per segnalare anomalie del sistema sanitario.
L'art. 4 del DDL, invece, rende cogente l'obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private con conseguente onere per le direzioni sanitarie (nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali) di fornire la documentazione sanitaria del paziente entro il termine di sette giorni dalla richiesta (estensibile fino a trenta per le sole integrazioni).
Nuovi Organismi prendono vita con la riforma:
gli artt. 2 e 3, infatti, prevedono l'istituzione in ogni regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente, il quale si occuperà di raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati relativi ai rischi ed eventuali contenziosi pendenti per poi di trasmetterli all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
Tale Istituto, all'esito dell'analisi di tali dati (eseguita avvalendosi dell'ausilio di società scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche), predisporrà le linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche. Anche il DDL Gelli, così come la precedente Leggi Balduzzi, individua, il ruolo centrale delle linee guida periodicamente pubblicate dal Ministero della Salute, alle quali gli operatori avranno l'obbligo di attenersi scrupolosamente.
Permane, sotto tale profilo, un atteggiamento di ambiguità del Legislatore che trascura l'esigenza di autonomia del medico nella scelta del percorso che ritiene più idoneo al conseguimento dell'interesse primario del paziente (la guarigione), individuando nel rispetto delle linee guida un criterio valutativo fondamentale ai fini dell'accertamento della sua responsabilità professionale.
L'art. 6 del DDL Gelli introduce l'art. 590 ter c.p. il quale (seguendo l'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi sulla Legge Balduzzi) prevede che l'operatore sanitario risponda di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo per colpa grave, escludendone l'insorgenza laddove il medico abbia rispettato le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida fatte salve le rilevanti specificità del caso concreto (cioè i casi in cui le stesse vadano indubbiamente disattese).
L'art. 7 del DDL riscrive in maniera importante i caratteri della responsabilità civile degli operatori sanitari individuando una responsabilità di tipo extracontrattuale (art. 2043 c.c.) in capo al medico che presti il proprio servizio presso strutture pubbliche (anche "intramoenia") ovvero convenzionate con il SSN. Permane, a tutela del paziente, una responsabilità di tipo contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.) in capo alla struttura sanitaria e al medico privato.
Numerose inoltre sono anche le novità introdotte a carattere procedurale.
L'art. 8 introduce l'obbligo per chi intende promuovere un'azione volta ad ottenere, in sede civile, il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria di esperire un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c., il quale costituisce condizione di procedibilità della corrispondente domanda giudiziale.
L'art. 9, invece, introduce dei limiti all'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico responsabile, la quale potrà essere intrapresa solo nei casi di dolo o colpa grave entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di accordo stragiudiziale (qualora costui non sia stato parte del giudizio o della procedura conciliativa).
L'importo della rivalsa (o della surrogazione da parte dell'impresa assicurativa) non potrà superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento (o nell'anno immediatamente precedente o successivo) moltiplicato per il triplo.
In più - e per la prima volta - gli artt. 10 ed 11 introducono un obbligo di copertura assicurativa in capo alle strutture sanitarie (vigente anche in caso di prestazioni svolte "intramoenia" ovvero in regime convenzionato con il SSN); tale garanzia dovrà essere operativa anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo purché denunciati durante la vigenza temporale della polizza.
Inoltre, l'art. 12 del DDL Gelli prevede il diritto in capo al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicurativa. Sorge poi in capo alle strutture sanitarie e alle relative assicurazioni l'obbligo di comunicare agli esercenti la professione sanitaria, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo, l'instaurazione di giudizi promossi nei loro confronti dal danneggiato.
Con il DDL Gelli viene altresì istituito un Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese assicuratrici, con la precipua funzione di garantire ai pazienti il risarcimento dei danni cagionati da responsabilità sanitaria anche nel caso in cui siano di importo eccedente rispetto ai massimali assicurativi ovvero qualora la struttura o l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa ovvero, ancora, risultino sprovvisti di copertura assicurativa (per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice o per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo della stessa).
Infine, l'art. 15 del DDL Gelli riformula la procedura ed i criteri di nomina di consulenti tecnici e periti nei giudizi civili e penali di responsabilità sanitaria, i quali vanno individuati tra medici specializzati in medicina legale ovvero tra specialisti che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento avendo cura di verificare che gli stessi non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.

Fonte: www.ilsole24ore.com/Il DDL Gelli approda alle Camere: ecco le novità in tema di responsabilità medica

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