venerdì 17 febbraio 2017

Il venditore di immobile con vizi e difetti risponde delle lesioni cagionate

La controversia in esame riguarda le lesioni subite da alcuni minori, figli di una signora che aveva acquistato un immobile nell’anno 2007 per adibirlo a residenza familiare. La vicenda pare emblematica perché a seguito di querela sporta dalla madre, nell’anno 2013, sono stati tratti a processo avanti al giudice di pace penale forlivese, le due persone fisiche che hanno agito in qualità di rappresentanti legali delle imprese venditrici. In particolare, l’immobile manifestava una copiosa infiltrazione che causava muffe e umidità. Tale vizio costruttivo - mai risolto dai venditori - è stato causa di infezioni alle vie respiratorie dei figli della donna, la quale, esasperata dal continuo ricorso alle cure mediche, per le lesioni subite dai figli, si è rivolta all’autorità giudiziaria. Di qui il processo.
I legali rappresentanti delle società venditrici dell’immobile venivano tratti a giudizio avanti al Giudice di Pace forlivese con l’accusa di aver cagionato lesioni colpose ai figli minori della coppia per aver “omesso di provvedere alla risoluzione di problematiche legate alla presenza di umidità e muffe negli ambienti dell’abitazione tali da renderli insalubri come dalla stessa – n.d.r. madre dei minori - in più occasioni segnalato le quali conseguentemente determinavano l’insorgere nei figli minori della querelante “L. e N.” patologie diagnosticate come faringite acuta, infezione respiratoria con congiuntivite, bronchite con confluenza alveolare a dx ecc. dal 22 ottobre del 2007”.
Nel corso del processo, svoltosi in diverse udienze, venivano escussi vari testimoni. La madre dei minori, costituitasi parte civile in qualità di esercente la potestà genitoriale sugli stessi, esponeva come fin dai primi anni di vita, i figli presentassero le patologie indicate nell’atto di querela e conseguentemente riportate nel capo d’imputazione.
I figli, di quattro e due anni all’epoca della querela, si ammalavano a causa dell’esposizione alle muffe e all’umidità diffuse nell’immobile. Il rapporto di causalità, vero nodo cruciale del procedimento, veniva confermato dalla testimonianza del medico curante, pediatra dei bambini, il quale affermava che la causa delle patologie era eziologicamente riconducibile all’insalubrità degli ambienti nei quali vivevano.
Ad ulteriore conferma del nesso di causalità, ha precisato che il diario clinico dei bambini era notevolmente migliorato a seguito dell’esecuzione dei lavori eseguiti all’interno dell’immobile. Lavori che come ha riferito altro teste, condomina escussa nel corso del procedimento, erano stati commissionati dal condominio per risolvere i problemi situati all’interno dell’immobile in cui soggiornavano i minori.
Va osservato che la documentazione in atti, acquisita nel corso del dibattimento, attestava numerosi accessi al pronto soccorso dei minori per le patologie evidenziate nel capo di imputazione.
Nel dibattimento sono stati escussi altri testimoni: l’amministratore di condominio e l’architetto direttore dei lavori di costruzione dell’immobile. È emersa dall’audizione dell’amministratore di condominio, la volontà da parte degli imputati di non porre rimedio ai difetti costruttivi di cui si sono fatti carico i condomini per i lavori di ripristino, al fine di salvaguardare l’integrità fisica dei minori. La versione fornita dall’architetto, peraltro parente di uno degli imputati, è risultata priva di rilevanza in relazione alla decisione assunta dal giudicante.
La sentenza in commento appare degna di nota poiché affronta il problema del rapporto di causalità tra la condotta  omissiva dei venditori circa il porre rimedio a problematiche dell’immobile da loro alienato e le lesioni subite dagli occupanti per l’esposizione ad ambienti insalubri.
La tematica è di particolare interesse considerato che non si ravvisano precedenti in fattispecie quale quella considerata.
Nel corso del procedimento, le difese degli imputati hanno eccepito anche la tardività della querela nonché la prescrizione del reato in relazione al tempo trascorso dai singoli episodi di malattia.
In proposito il giudicante ha rigettato tale eccezione, considerando le certificazioni mediche in atti attestanti le patologie dei minori.
In conclusione, il Giudice di Pace penale ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati all’esito dell’istruttoria nella quale i diversi testimoni hanno confermato i fatti come descritti nell’imputazione.

Fonte: www.altalex.com/Il venditore di immobile con vizi e difetti risponde delle lesioni cagionate | Altalex

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