giovedì 5 gennaio 2017

Viaggio di piacere durante i “permessi 104”: condannato per truffa

Colui che usufruisce dei cd. “permessi 104”, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa, non può tuttavia utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando quindi alcuna assistenza al familiare.
Assistenza familiare e sostegno economico. Lo scopo del permesso mensile retribuito è infatti quello di favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare. Le finalità sono da rinvenire, quindi, da un lato, nell’assicurare in via prioritaria la continuità delle cure e nell’assistere il disabile in ambito familiare; dall’altro, in un intervento economico integrativo di sostegno alle famiglie il cui ruolo risulta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 54712 del 23 dicembre 2016, ha ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso presentato dalla ricorrente secondo cui la quale la logica della norma non consiste solo nella salvaguardia della salute psicofisica della persona della persona affetta da grave handicap, ma anche nella realizzazione del completo equilibrio del lavoratore impegnato, oltre che nel proprio lavoro, anche nella talora gravosissima cura del soggetto disabile.
Un malcostume che va fermato. I Giudici di legittimità rigettano anche l’altro motivo di ricorso con il quale l’imputata chiedeva il riconoscimento dell’attenuante per la particolare tenuità del fatto. Questo in quanto la condotta di chi, durante il periodo in cui usufruisce dei “permessi 104” si rechi all’estero in gita di piacere, oltre a gravare sulla collettività, dimostra la strumentalizzazione della malattia del familiare per allungare una vacanza, comportamento espressione di un illegittimo malcostume, conseguenza di una malriposta fiducia nella lealtà del dipendente che dimostra che l’omissione dell’effettuazione di controlli può essere facilmente utilizzata dal dipendente che se ne voglia approfittare per proprio tornaconto personale.

Fonte: www.ilpenalista.it/Viaggio di piacere durante i “permessi 104”: condannato per truffa - La Stampa

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