martedì 17 gennaio 2017

Rumori dall’appartamento vicino: niente risarcimento

Madre e figlio si lamentano per i rumori provenienti, anche di notte, dall’appartamento vicino, abitato dalla custode del palazzo. Ma, in realtà, il problema è la loro capacità di sopportazione, eccessivamente bassa. Esclusa, perciò, l’ipotesi di un risarcimento da parte del condominio (Corte di Cassazione, sentenza n. 661/2017).
Malessere. Scenario della curiosa vicenda è uno stabile a Milano. A dare il ‘la’ alla battaglia giudiziaria sono una madre e un figlio, che vivono sotto lo stesso tetto e protestano vivacemente per i rumori provenienti «dall’adiacente alloggio adibito ad abitazione della custode». Nello specifico, le lamentele sono legate ai suoni fastidiosi provocati «dall’utilizzo dei servizi igienici e del televisore» e «dalle voci, udibili anche in orario notturno, delle persone che si trovavano nella camera da letto», suoni certificati anche dalla relazione di un consulente tecnico che ha suggerito al condominio di provvedere all’insonorizzazione dell’appartamento utilizzato dalla custode.
Tutti questi elementi spingono i giudici del Tribunale a riconoscere 10mila euro di risarcimento sia alla madre che al figlio, entrambi vittime di «un malessere ansioso-depressivo» ritenuto frutto della pessima qualità di vita all’interno della propria abitazione.
Disturbo. Di parere completamente opposto, invece, i giudici d’appello, che escludono ripercussioni serie per madre e figlio. Ciò perché essi «sono individui dalla personalità disturbata, con difficoltà nelle relazioni interpersonali», difficoltà che vengono ritenute «la causa di una reazione abnorme a modeste sollecitazioni disturbanti, quali lo scorrere dell’acqua nei sanitari o i suoni provenienti dal televisore o dalle persone presenti nell’appartamento adiacente» alla loro abitazione.
Impossibile, quindi, secondo i giudici, riconoscere un risarcimento alle due persone, vittime, in sostanza, della loro paranoia persecutoria.
E questa linea di pensiero è condivisa anche dai magistrati della Cassazione. Cancellata definitivamente, quindi, l’ipotesi del danno alla salute.
Madre e figlio vengono identificati come «persone vulnerabili, sempre sulla difensiva, pronte a controbattere un attacco», incapaci di «avere fiducia negli altri» e prive del bisogno di vicinanza. Tutti questi elementi li portano ad «evitare di instaurare relazioni intime e profonde con altre persone». Di conseguenza, per i magistrati «il malessere ansioso-depressivo» lamentato dai due soggetti è frutto non di «fattori ambientali», bensì della loro «personalità disturbata, con difficoltà nelle relazioni interpersonali che sono la causa di una reazione abnorme a modeste sollecitazioni disturbanti, quali lo scorrere dell’acqua nei sanitari».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Rumori dall’appartamento vicino: niente risarcimento - La Stampa

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