mercoledì 21 dicembre 2016

L’assoluzione penale non fa venir meno la sospensione della patente

La sospensione provvisoria della patente, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, resta anche qualora l’interessato venga assolto nel procedimento penale. Così a stabilito la Cassazione con la sentenza n. 25870/16 del 15 dicembre.
Il caso. Il Prefetto ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento dell’appello, rilevava che l’imputata era stata assolta in procedimento penale perché «la positività alla cocaina riscontrata con l’esame delle urine poteva essere riconducibile ad assunzioni pregresse anche di alcuni giorni per cui non vi erano elementi certi di uno stato di alterazione psico-fisica». La sentenza impugnata statuiva che era necessario svolgere ulteriori prelievi ematici e con altri liquidi biologici prelevati in triplice provetta e con le garanzie di legge a sostegno dell’accertamento effettuato.
Con il ricorso, il Prefetto denuncia violazione degli artt. 223, 187, 19 cds perché il giudizio civile aveva ad oggetto solo la legittimità del provvedimento cautelare.
La sospensione della patente di guida. Il nuovo codice della strada attribuisce specificamente la natura di sanzione amministrativa alla sospensione della patente di guida, prevedendo un regime particolare qualora questa sanzione acceda ai reati contro la persona per violazione delle norme di circolazione, regime che affida l’applicazione della sanzione amministrativa al giudice penale chiamato a conoscere del reato connesso, ripristinando poi la competenza dell’autorità amministrativa qualora siano assenti i presupposti per l’intervento del giudice penale.
La sospensione provvisoria della patente di guida è però misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, preventiva e strumentale alla tutela dell’incolumità e dell’ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un iter procedimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avviso del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dar ingresso alle eventuali osservazioni di questi, che, altrimenti, ricorrerebbe alla stregua delle regole generali – di cui agli artt. 3, 7, comma 1, 8 e 10 l. n. 241/90, art. 204 cds, art. 18 l. n. 689/81. Il ricorso è accolto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/L’assoluzione penale non fa venir meno la sospensione della patente - La Stampa

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