giovedì 8 dicembre 2016

Festività natalizie e diritto di visita, come gestire il Natale tra genitori separati

Le feste di Natale dei bambini figli di genitori separati partono da un grande distinguo: genitori residenti nel medesimo centro urbano e genitori distanti. Nel primo caso la gestione è abbastanza agevole, ovvero si alternano il 24 dicembre sera e il 25 dicembre pranzo, come pure il 31 dicembre sera e il primo gennaio a pranzo. Nei casi di distanza geografica è preferibile dividere in due la finestra temporale delle festività tra i due genitori, magari accordando due o tre giorni in più al genitore lontano presso cui i figli non sono prevalentemente collocati. Quanto ai nonni, stante la esiguità della finestra temporale, a differenza del periodo estivo, è preferibile che il loro diritto di visita aderisca a quello del genitore di riferimento.
Da quando partono le festività? Diciamo dal giorno di chiusura delle scuole e sarebbe preferibile che i figli facciano rientro presso la dimora prevalente almeno un paio di giorni prima della ripresa delle attività scolastiche.
Da che età minimo un genitore può tenere con sé i figli lontano dalla dimora prevalente? La Cassazione in generale indica un’età minima di 4 anni, in alcuni casi taluni tribunali di primo grado hanno abbassato tale limite ai tre anni. Molto dipende in buona sostanza dalla frequenza della casa del genitore non collocatario: se essa è frequente, non vi saranno problemi in riferimento ad un pernottamento prolungato per più giorni.
Il genitore non collocatario può portare i figli in vacanza col nuovo partner? Non vi è alcuna preclusione in tal senso, a condizione che il genitore riferisca il recapito delle vacanze e sia reperibile. In caso si tema un espatrio non autorizzato è opportuno segnalare l'identità del minore alle liste di frontiera, un’operazione che si può eseguire presso la Questura di residenza.
Cosa fare in caso il genitore collocatario non consente che i figli passino giorni di festa con l’altro genitore? Non bisogna ridursi agli ultimi giorni, attivando la Magistratura ordinaria, se è in corso un procedimento di separazione o divorzio, oppure il Giudice tutelare negli altri casi. Se la condotta è molto grave è auspicabile chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 709 ter del codice di procedura civile.

Fonte: www.dirittominorile.it/Festività natalizie e diritto di visita, come gestire il...

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