In tema di accertamenti bancari, basati sui prelievi e versamenti sul conto corrente non giustificati, la presunzione reddituale vale soltanto nei confronti degli imprenditori e non dei lavoratori autonomi: la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 32, primo comma, n. 2, ha travolto, infatti, l’equiparazione tra imprese e autonomi e rappresenta uno jus superveniens, promuovendo i propri effetti sulle cause in corso. È quanto si legge nella sentenza n. 24862/16 della Corte di cassazione. La vicenda nasce dal ricorso proposto da un lavoratore autonomo della provincia di Ragusa, contro un avviso di accertamento basato sulle indagini finanziarie e sulla mancata giustificazione, analitica dei movimenti riscontrati sui conti correnti bancari nell’anno 2007. Gli accertamenti bancari erano stati estesi anche ai lavoratori autonomi, con la disposizione apportata dall’art. 1, comma 402, della legge 311/2004, che aveva aggiunto la locuzione «o compensi» (richiamando dunque ai componenti positivi di reddito degli autonomi), alla già presente previsione normativa. Dopo vicende alterne nei gradi di merito, il contribuente impugnava la sentenza della Ctr di Palermo che aveva accolto parzialmente il suo appello, rideterminando la pretesa erariale in una misura inferiore. Nel ricorso per Cassazione, si evidenziavano le sostanziali novità sulla materia, avutesi per effetto della sentenza 24/9- 6/10 2014, n. 228 (G.U. 8/10/ 2014, n. 42-Prima serie speciale) della Corte costituzionale. Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del citato articolo 32, limitatamente alle parole «o compensi». In particolare, la sentenza rilevava l’incongruenza della doppia correlazione prelevamento=costo, e costo=compenso, propria di tale presunzione accertativa, poiché essa mal si attaglia alla produzione di reddito di lavoro autonomo, ove non a ogni costo corrisponde, concettualmente, la percezione di un compenso. Con tale pronuncia della Consulta, dunque, è venuta meno l’estensione anche ai lavoratori autonomi della presunzione accertativa. La modifica, spiega la Cassazione, deve considerarsi uno jus superveniens e produce effetti sulle controversie in corso. La sentenza della Ctr di Palermo è stata dunque cassata, con rinvio ad altra sezione per procedere anche alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Fonte: www.italiaoggi.it/Accertamenti bancari ko per gli autonomi - News - Italiaoggi
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lunedì 19 dicembre 2016
Accertamenti bancari ko per gli autonomi

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