mercoledì 30 novembre 2016

Anche una lettera “dall’oltretomba” è valida per interrompere la prescrizione

La morte di un lavoratore, causata dalle mansioni da lui svolte, non provoca il risarcimento del danno nei confronti degli eredi, essendo decorso il termine della prescrizione. Un solo atto si è interposto tra la nascita dell’obbligazione e la sua estinzione: una lettera dai caratteri un po’ particolari. Sulla validità della lettera si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24116/16 depositata il 28 novembre.
Il caso. Gli aventi causa di un lavoratore, deceduto a causa di carcinoma polmonare, chiedevano al datore di lavoro il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale, ricollegando la patologia del de cuius alle mansioni da lui svolte, «senza idonee protezioni, a contatto di sostanze chimiche, vernici a smalto, solventi, polveri di amianto ed altro». Sia in primo che in secondo grado, però, la domanda veniva rigettata per incorsa prescrizione del diritto.
La lettera inviata dagli eredi. Secondo il Giudice d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, la lettera inviata da questi ultimi alla società per cui lavorava il defunto non presentava i requisiti di specificità e univocità che portassero a ritenere che l’intenzione del mittente fosse quella di richiedere un risarcimento del danno subito. La Corte, infatti, notava come non vi fossero riferimenti che rimandassero ad una precisa richiesta di risarcimento e, per altro, mancava la sottoscrizione. Dal punto di vista soggettivo, inoltre, vi era un’incongruenza logica difficilmente risolvibile: l’intestazione della missiva indicava i dati personali del mittente – ovvero il defunto – in modo tanto specifico da ricomprendere anche… la data del suo decesso.
Era quindi evidente che la lettera non fosse stata scritta da colui che si indicava come “sottoscritto”, motivo per cui, tra gli altri, il giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento.
Gli elementi soggettivo e oggettivo dell’atto interruttivo. Gli aventi causa ricorrevano quindi per Cassazione, ritenendo che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, «non è richiesto alcun requisito formale né che la richiesta o intimazione sia caratterizzata da uno spiccato carattere di univocità». In tal proposito la Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale un atto, «per avere efficacia interruttiva», deve contenere due distinti elementi: quello soggettivo, ossia «la chiara indicazione del soggetto obbligato», e non necessariamente, quindi, quella del soggetto avente diritto e quello oggettivo, ossia «l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento». Ciò che conta è la dimostrazione di una volontà del titolare del credito che sia piena e di segno inequivocabile di far valere il proprio diritto.
Per questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Anche una lettera “dall’oltretomba” è valida per interrompere la prescrizione - La Stampa

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