domenica 23 ottobre 2016

Voucher: attenzione alle nuove regole

Il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l'altro, il c.d. codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 81/2015.
Nell'ambito di tali modifiche, vi è l'intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale viene introdotta una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.
In particolare, il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che "i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni".
IN DETTAGLIO: GLI ONERI DI COMUNICAZIONE
Gli obblighi di comunicazione si riferiscono alle imprese e ai professionisti.
La comunicazione deve essere fatta:
(i) per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio.
Essa dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione ed il giorno di inizio della prestazione;
3) l'ora di inizio e di fine della prestazione.
(ii) per gli imprenditori agricoli, entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione, dovrà essere fatta la comunicazione nella quale si dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Con un apposito decreto, il Ministero del lavoro potrà peraltro indicare "modalità applicative della disposizione (...) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie".
Frattanto:
- il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati nella circolare;
- le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.
Il Ministero segnala, tra l'altro, l'opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo di inviare la (separata ed ulteriore) dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS.
LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione della "sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione" (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).
Non è prevista la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
L'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della "maxisanzione" per lavoro nero.

Fonte: www.ilsole24ore.com/Voucher: attenzione alle nuove regole

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