Addio senza polemiche tra i coniugi. Ufficiale la separazione consensuale. Accordo anche sul mantenimento della figlia minore: spese divise equamente. Se però lui viene meno al proprio obbligo, lei non può limitarsi a pretendere il pagamento senza dettagliare i costi sostenuti. lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21241/16, depositata il 20 ottobre.
Contribuzione. Terreno di scontro tra moglie e marito è, come detto, il «mantenimento della figlia minore». La donna sostiene che il padre della ragazza sia venuto meno «all’obbligo di contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie». Ecco spietata la decisione di «notificargli atto di precetto» per una somma di poco superiore ai 62mila euro. In aggiunta, poi, all’uomo viene anche consegnato «il titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale».
Per i giudici del tribunale, però, «il precetto è inefficace», per la gioia del papà. Tale decisione viene spiegata con una semplice constatazione: «la donna non ha allegato alcuna documentazione di spesa all’atto di precetto».
Spese. E ora anche i magistrati della Cassazione ritengono non sufficientemente motivata la pretesa avanzata dalla madre della ragazza. Ella «ha ingiunto al marito il pagamento di circa 62mila euro, senza ulteriori precisazioni, distinzioni o allegazioni documentali», e, annotano i giudici, «solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha ritenuto di precisare quanta parte del credito fosse richiesta per le spese ordinaria, quanta per le spese straordinarie, e quali fossero i titoli di spesa».
È evidente, concludono i magistrati, che «un atto di precetto» così formato «mai potrebbe produrre effetti». Ciò anche perché «il provvedimento con cui, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce» sì «idoneo titolo esecutivo» ma «solo a condizione che il genitore creditore» – la donna, in questo caso – «possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità». E questa operazione, sottolineano i giudici, va compiuta «rispetto all’atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione», perché «il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Mantenimento alla figlia: la moglie deve documentare le spese per farsi pagare dal marito - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 26 ottobre 2016
Mantenimento alla figlia: la moglie deve documentare le spese per farsi pagare dal marito
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento