mercoledì 26 ottobre 2016

Mantenimento alla figlia: la moglie deve documentare le spese per farsi pagare dal marito

Addio senza polemiche tra i coniugi. Ufficiale la separazione consensuale. Accordo anche sul mantenimento della figlia minore: spese divise equamente. Se però lui viene meno al proprio obbligo, lei non può limitarsi a pretendere il pagamento senza dettagliare i costi sostenuti. lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21241/16, depositata il 20 ottobre.
Contribuzione. Terreno di scontro tra moglie e marito è, come detto, il «mantenimento della figlia minore». La donna sostiene che il padre della ragazza sia venuto meno «all’obbligo di contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie». Ecco spietata la decisione di «notificargli atto di precetto» per una somma di poco superiore ai 62mila euro. In aggiunta, poi, all’uomo viene anche consegnato «il titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale».
Per i giudici del tribunale, però, «il precetto è inefficace», per la gioia del papà. Tale decisione viene spiegata con una semplice constatazione: «la donna non ha allegato alcuna documentazione di spesa all’atto di precetto».
Spese. E ora anche i magistrati della Cassazione ritengono non sufficientemente motivata la pretesa avanzata dalla madre della ragazza. Ella «ha ingiunto al marito il pagamento di circa 62mila euro, senza ulteriori precisazioni, distinzioni o allegazioni documentali», e, annotano i giudici, «solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha ritenuto di precisare quanta parte del credito fosse richiesta per le spese ordinaria, quanta per le spese straordinarie, e quali fossero i titoli di spesa».
È evidente, concludono i magistrati, che «un atto di precetto» così formato «mai potrebbe produrre effetti». Ciò anche perché «il provvedimento con cui, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce» sì «idoneo titolo esecutivo» ma «solo a condizione che il genitore creditore» – la donna, in questo caso – «possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità». E questa operazione, sottolineano i giudici, va compiuta «rispetto all’atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione», perché «il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Mantenimento alla figlia: la moglie deve documentare le spese per farsi pagare dal marito - La Stampa

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