I contribuenti decaduti, tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamentoper adesione o per acquiescenza, per essere riammessi alla rateazione non dovranno limitarsi a fare la relativa richiesta ma sono tenuti altresì a pagare la prima rata del nuovo piano.
A precisarlo è la Circolare n. 41/E diffusa il 3 ottobre dall’Agenzia delle Entrate per illustrare la possibilità di riammissione prevista dal cd. “Decreto Enti Locali” (D.L. n. 113/2016). In vista della scadenza del termine di presentazione della richiesta di riammissione, il prossimo 20 ottobre, il Fisco ha riepilogato nel documento i vari aspetti e le diverse fasi che portano alla concessione dei nuovi piani.
A cominciare dall’individuazione dei soggetti destinatari della misura: essi sono coloro che “a seguito di un controllo –spiega l’Agenzia – hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal D.Lgs. n. 218/1997(acquiescenza, adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive”. Non sono ammessi, invece, coloro che sono decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso (come la conciliazione e gli accordi di mediazione). Come anticipato, ai fini dell’ottenimento di un nuovo piano, è necessario inoltre che la decadenza dal precedente sia intervenuta nel lasso di tempo intercorrente tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016.
Ai fini della presentazione della domanda, da inviarsi entro il prossimo 20 ottobre, non sono richieste formalità particolari: basterà un’istanza in carta semplice all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire l’Ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione (Direzione Regionale, Direzione Provinciale, Centro Operativo di Pescara). A tal fine, si potrà procedere alla consegna diretta, presentandosi presso l’Ufficio, ovvero inviarla tramite raccomandata o PEC. L’istanza dovrà contenere gli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora dovuto (in sua assenza, s’intenderà il numero massimo di rate consentito). E proprio sul numero massimo di rate consentite occorre fare una distinzione in base al momento di perfezionamento dell’atto di adesione o acquiescenza che sottende alla rateazione: se intervenuto prima del 22 ottobre 2015, il contribuente potrà ottenere da 8 a massimo 12 rate trimestrali, mentre, per gli atti perfezionatisi successivamente a tale data, sono concedibili fino a 16 rate trimestrali. La data spartiacque coincide con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2015 che ha difatti riformato il sistema di rateazione a riammissione.
Come anticipato, ai fini dell’ottenimento di un nuovo piano non basta farne richiesta: il contribuente dovrà necessariamente pagare la prima rata (in caso contrario “non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di “decaduto”). Il versamento dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate, ricevuta e controllata l’istanza del contribuente, lo informa del suo accoglimento. La comunicazione in questione riporta l’importo della prima rata, da versarsi tramite modello di delega F24, avendo cura di riportare il codice dell’atto originario a cui il piano rateale afferisce. La rata iniziale del nuovo piano contiene, oltre agli importi pro rata ancora dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni, anche gli interessi di rateazione.
Effettuato il versamento, nei 10 giorni successivi il contribuente dovrà far pervenire all’Ufficio presso cui ha presentato l’istanza, la quietanza dell’avvenuto pagamento. Il termine di scadenza delle rate trimestrali successive alla prima dipenderà anch’esso dal momento di perfezionamento degli atti: se prima del 22 ottobre 2015, il termine trimestrale verrà individuato in base alla data di effettuazione del versamento della rata iniziale; se successivo al 22 ottobre 2015, in base al termine previsto per il versamento della rata iniziale.
Dal nuovo piano concesso si decade in caso di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva.
Fonte: www.fiscopiu.it /Fisco, ecco come essere riammessi alle rate - La Stampa
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domenica 9 ottobre 2016
Fisco, ecco come essere riammessi alle rate
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