La Sez. III della Corte di cassazione, con sentenza n. 36867, depositata il 6 settembre 2016, ha annullato la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 527 c.p. emessa nei confronti di un soggetto perché dopo aver estratto il proprio membro si masturbava in corrispondenza del passaggio delle studentesse.
Il ricorrente era stato condannato, nei gradi di merito, alla pena di mesi tre di reclusione convertita in euro 3.420,00 di multa.
I giudici di legittimità rilevano però l’abolitio criminis per il reato di atti osceni in luogo pubblico di cui all’art. 527 c.p. intervenuta a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 8/2016 infatti le disposizioni ivi contenute, che sostituiscono le sanzioni penali con le sanzioni amministrative, trovano applicazione anche nei confronti delle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili, nel qual caso provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto.
Ai sensi dell’art. 9, gli atti relativi del procedimento penale dovranno ora essere inviati all’autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione .
Fonte: www.ilpenalista.it/L’autoerotismo in luogo pubblico non costituisce più reato. La Cassazione annulla la condanna | ilpenalista.it
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domenica 9 ottobre 2016
L’autoerotismo in luogo pubblico non costituisce più reato. La Cassazione annulla la condanna

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