Il dolo d'impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, c.p. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza del 29 settembre 2016, n. 40516.
Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite si sono interrogate “se avuto riguardo agli elementi costitutivi dell'aggravante della crudeltà, la modulazione dell'elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo d'impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione”.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'aggravante in commento è di natura soggettiva, sebbene essa chiami in causa particolari modalità dell'azione le quali, però, rilevano più che per la concreta afflittività della condotta tipica, per il contrassegno di spietatezza che conferiscono, nel complesso, alla volontà illecita manifestatasi nel delitto.
“E' la perversità dell'intento che, al fondo, contrassegna la figura di cui si parla. Tale atteggiamento di gratuita eccedenza, naturalmente, è intrinsecamente volontario. Esso può essere definito doloso, ma con la precisazione che non si fa qui riferimento al dolo d'evento, ma se ne recuperano le categorie, i tipi, per più immediata ed agevole esplicazione del pensiero e catalogazione dei moti interiori entro schemi noti al lessico giuridico”.
La giurisprudenza di legittimità sovente si è espressa nel senso della compatibilità tra l'aggravante in esame e il dolo d'impeto (Cass. pen., Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12680). Si è detto che la finalità di arrecare inutili sofferenze non è un tratto essenziale dell'aggravante, essendo sufficiente la volontarietà degli atti posti in essere. La normativa non richiede che si tratti di reato premeditato o preordinato e che l'uso della crudeltà o di sevizie non assume una diversa connotazione giuridica solo perché posto in essere a seguito di una determinazione coeva o immediatamente precedente rispetto alla condotta esecutiva del reato (Cass. pen., Sez. I, 2 luglio 1982, n. 435).
Tale soluzione è quella condivisa dalle Sezioni Unite, posto che è ben possibile che un delitto maturato improvvisamente si estrinsechi in forme che denotano efferatezza e brutalità e che l'art. 61, n. 4, c.p., non caratterizza assolutamente la circostanza in modo che postuli una protratta ponderazione in ordine alle modalità di aggressione.
Fonte: www.altalex.com/Aggravante della crudeltà compatibile con il dolo d'impeto | Altalex
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mercoledì 26 ottobre 2016
Aggravante della crudeltà compatibile con il dolo d'impeto

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