La Corte di Cassazione ribadisce il ruolo esclusivo dei medici legali nella valutazione dei postumi da sinistri, interpretando le disposizioni contenute ai commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32, d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, le quali, per lo stesso giudice, devono essere lette in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale, conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi qualora esistenti. Nei fatti, una donna aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, la proprietaria di un veicolo e la relativa compagnia di assicurazioni, al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, e delle lesioni patite, a seguito di un sinistro stradale.
Il Tribunale, in secondo grado, accoglieva parzialmente le doglianze della danneggiata e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 2054, comma III c.c., della proprietaria del veicolo per la verificazione dell’incidente, e altresì condannava la di lei assicurazione al pagamento, in favore dell’attrice, della somma risarcitoria di circa curo 500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il giudice di secondo grado confermava, poi, seppur con differente motivazione, il capo della decisione impugnata con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni alla persona patiti dall’attrice, in quanto, stante l’applicabilità, nella specie, della norma dettata dall’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, le “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico riscontrate all’infortunata” non erano state dimostrate “con le rigorose modalità prescritte ex lege”.
La donna adiva quindi il giudice di legittimità, asserendo che, in base al presupposto che le lesioni personali patite dalla stessa ricorrente nel sinistro non erano state accertate visivamente o strumentalmente ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 1/2012, modificativo dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le diposizioni dettate dalla citata normativa in materia di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità non possono trovare applicazione con riferimento allo specifico giudizio, già in corso alla data della relativa entrata in vigore.
In ogni caso, le lesioni patite da essa attrice erano state accertate “visivamente come ritiene la legge” dal sanitario di guardia al Pronto Soccorso e ciò, diversamente dalla sospetta lesione ossea, non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non già permanente. Secondo la tesi difensiva, unitamente al danno biologico temporaneo il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale.
La Cassazione condivide la tesi esposta della ricorrente, puntualizzando che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2014, la citata norma, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità “non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano ... ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)”.
La prima norma riguarda il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo, ed entrambe risultano volte a stabilire la sussistenza ed, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto. Sono state condivise anche le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello nella parte ove aveva escluso che la ricorrente avesse fornito la prova, secondo le “rigorose modalità prescritte ex lege”, delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute “non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico”. Invero, il comma 3-quater dell’art. 32, come il comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).
Il giudice di appello è quindi incorso in un errore di diritto, escludendo la risarcibilità del danno biologico temporaneo in favore della ricorrente, nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012.
Fonte: www.altalex.com//Lesioni e invalidità permanenti: solo i medici legali possono accertarle | Altalex
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 26 ottobre 2016
Lesioni e invalidità permanenti: solo i medici legali possono accertarle
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento