«In sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria o senza che possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo». Così prevede la Circolare diffusa lo scorso 1° settembre dal Ministero dell’Interno.
Sebbene, infatti, il codice della strada stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo deve avere il certificato di assicurazione obbligatoria, con l’emanazione del decreto legge n. 1/2012, è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione. Inoltre, con provvedimento del 22 dicembre 2014, n. 41, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha previsto che «la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica».
Fonte: www.ridare.it/Certificato di assicurazione: nessuna multa se si esibisce la copia digitale - La Stampa
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domenica 11 settembre 2016
Certificato di assicurazione: nessuna multa se si esibisce la copia digitale

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