Per la Corte di Cassazione, il dettato dell’art. 2545-terdecies del Codice Civile che dispone che le società cooperative possono essere soggette a procedura fallimentare qualora “svolgano attività commerciale”, deve essere inteso in senso oggettivo, essendo necessario ricercare il carattere dell’economicità in parametri concreti e obiettivi, vale a dire la proporzionalità tra costi e benefici (cd. lucro oggettivo). Non è invece presupposto indispensabile ai fini di tale qualifica l’operare spinti da uno scopo di lucro, di conseguenza il fine mutualistico può considerarsi totalmente compatibile con questa forma oggettiva di economicità, anche quando l’attività della cooperativa sia destinata esclusivamente ai soci. Così ha deciso la Cassazione nell’ordinanza n. 14250/2016.
La vicenda. A seguito del rigetto del reclamo proposto alla Corte d’appello di Perugia avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Terni, la società cooperativa protagonista della vicenda ricorre in Cassazione contestando la violazione e falsa applicazione della normativa fallimentare (articoli 5 e 15 della Legge fallimentare) e del menzionato articolo 2545-terdecies del Codice Civile.
In particolare, veniva messo in evidenza dalla ricorrente come la società cooperativa, in ragione del suo carattere di mutualità prevalente risultante dai verbali d’ispezione, non potesse essere sottoposta alla procedura fallimentare poiché mancante di uno dei presupposti indispensabili per essere soggetta alla procedura, ovvero la qualità di imprenditore commerciale richiesta sia dalla normativa civilistica (art. 2545-terdecies c.c.) sia da quella fallimentare (art. 1 l. fall).
Non è rilevante lo scopo di lucro. La Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato rilevando che per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale non risulta essere essenziale lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo), ma è sufficiente una obiettiva economicità dell’attività esercitata, da intendersi nel senso di proporzionalità tra costi e benefici (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può ben essere presente nella società cooperativa, anche quando essa operi solo nei confronti dei propri soci.
In conclusione, la cooperativa a finalità prevalentemente mutualistica, qualora svolga un’attività da intendersi commerciale alla luce dei principi affermati dai Giudici di legittimità, può essere soggetta alla procedura fallimentare qualora si trovi in uno stato d’insolvenza, ravvisabile in una sproporzione tra l’attivo e il passivo.
Fonte: www.ilfallimentarista.it/Per essere imprenditore commerciale (e fallire) non è necessario lo scopo di lucro - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 16 agosto 2016
Per essere imprenditore commerciale (e fallire) non è necessario lo scopo di lucro
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento