Il mancato pagamento di almeno 18 mensilità del mutuo ipotecario comporta che l’immobile venga trasferito alla banca finanziatrice. Ma per assistere alla concreta applicazione della normativa recentemente entrata in vigore (il dlgs72/2016, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2014/17/Ue), si dovrà attendere sino a marzo 2017. Il pagamento della rata deve considerarsi mancato qualora siano decorsi inutilmente 180 giorni dalla scadenza, mentre l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito avviene anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito è inferiore al debito residuo.
È quanto emerge dalla nota pubblicata sul proprio sito dal Consiglio nazionale del notariato lo scorso 24 giugno 2016, la quale mette in luce fra l’altro come con la recente normativa l’istituto finanziatore, in caso di inadempimento del soggetto finanziato, sia autorizzato a «saltare» le lungaggini giudiziarie della procedura esecutiva immobiliare, e gestire privatamente il recupero del proprio credito, acquistando direttamente la proprietà del bene o vendendolo sul mercato come se fosse cosa propria.
Fonte: www.italiaoggi.it/Mutui, l’operatività della norma sull'inadempienza è differita - News - Italiaoggi
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martedì 12 luglio 2016
Mutui, l’operatività della norma sull'inadempienza è differita

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