L’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF) e Donna chiama Donna Onlus presentavano ricorso al TAR del Lazio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità e/o nullità della circolare n. 6/2015 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno. La circolare stabiliva che, relativamente all’articolo 12 del Decreto Legge n. 132/2014: «non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (cd. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (cd. assegno divorzile). Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione e di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa».
L’articolo 12 citato introduce una nuova procedura di separazione e divorzio accelerata nel contesto dell’opera di degiurisdizionalizzazione (anche) del diritto di famiglia operata con il Decreto Legge 132/2014. La fattispecie prevede che la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione possa avvenire di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, anche in assenza di una assistenza legale qualificata, qualora non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Ulteriore condizione posta è che «l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale».
Con una prima Circolare, la n. 19/2014 del 28 novembre 2014, il Ministero dell’Interno aveva interpretato l’art. 12, escludendo dall’accordo «qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiarati».
Con la Circolare n. 6/2015, il Ministero fornendo ulteriori “informazioni” circa l’applicazione di detta disposizione, affermava, al contrario, che l’art. 12 escludeva dall’accordo unicamente la corresponsione, in un’unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum), facendo salve le clausole degli accordi aventi ad oggetto assegni di mantenimento e divorzili. In questo caso, secondo il Dicastero, si tratterebbe di «disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato».
I ricorrenti denunciavano, dunque, 1) la violazione dell’articolo 12 stesso che preclude qualsiasi patto di trasferimento patrimoniale non operando alcuna distinzione tra prestazioni una tantum e prestazioni periodiche come arbitrariamente aveva previsto la Circolare; 2) il contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, per palese violazione del diritto di difesa di quei soggetti che, trovandosi in posizione di debolezza o soggezione verso il proprio coniuge, potrebbero essere indotti ad accordi di tipo patrimoniale lesivi dei propri interessi.
Il TAR Lazio, pertanto, accoglie il ricorso e annulla la Circolare impugnata. Il tribunale amministrativo afferma che non può, infatti, condividersi la posizione assunta al riguardo dal Ministero. L’articolo 12 ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, sia che si tratti di uno o più beni ben individuati, sia che si tratti di somme di denaro perché in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale del soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito. La modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione. Tale previsione è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio, o di modifica delle condizioni, che è quella di rendere «estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli».
Fonte: www.ilfamiliarista.it/No all'assegno per la separazione e il divorzio davanti al Sindaco - La Stampa
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martedì 12 luglio 2016
No all'assegno per la separazione e il divorzio davanti al Sindaco
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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