Le ferie non godute vanno comunque indennizzate, anche in caso di giorni di vacanze supplementari e pure se il rapporto di lavoro è cessato per volontà del lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, pronunciandosi su una causa sollevata da un cittadino austriaco e destinata a diventare un precedente giurisprudenziale da applicare in casi analoghi in tutto il territorio dell’Ue.
La storia di Hans Maschek
Hans Maschek, austriaco e dipendente pubblico della città di Vienna, è la persona da cui tutto ha origine. Ha smesso di lavorare su sua richiesta a partire dall’1 luglio 2012, ma dopo il pensionamento ha chiesto al datore di lavoro il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, sostenendo di essersi ammalato poco prima del pensionamento. Domanda respinta. A Maschek è stata negata la richiesta, motivata con la spiegazione che in base alle norme sulla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, un lavoratore che di propria iniziativa ponga fine al rapporto di lavoro non ha diritto alle indennità come quella richieste.
La causa e la sentenza
Dal rifiuto della pubblica amministrazione ne è nata la causa, con il tribunale amministrativo di Vienna che ha chiesto alla Corte di giustizia europea di fare chiarezza. L’organismo di Lussemburgo ha ricordato che dal 2003 è in vigore la direttiva 88 sugli aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. La normativa comunitaria specifica che ogni lavoratore deve beneficiare di ferie annuali retribuite di «almeno quattro settimane» e che il diritto alle ferie annuali retribuite «costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione». Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la stessa direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria. Stabilito che «il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante», ci sono inoltre sentenze (2009 e 2012) della stessa Corte Ue che stabiliscono che «un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un’indennità finanziaria qualora egli non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia».
Fonte: www.lastampa.it/La Corte di giustizia Ue: “Le ferie non godute vanno sempre indennizzate” - La Stampa
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sabato 23 luglio 2016
La Corte di giustizia Ue: “Le ferie non godute vanno sempre indennizzate”
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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