L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha fissato per l’anno 2016 a 100 euro complessivi l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e ha introdotto una nuova modalità di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, secondo le disposizioni di seguito richiamate.
Nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone (secondo periodo del secondo comma dell’articolo 1 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall’articolo 1, comma 153, lettera a, della legge n. 208/2015).
Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui sopra, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
L'agenzia delle Entrate, nella Circolare 21 giugno 2016, n. 29 illustra, oltre al contesto normativo, le regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche con particolare attenzione alle modalità di individuazione delle utenze residenziali, ai casi particolari, a volture e switch e alle dichiarazioni di non detenzione e di sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone.
Per leggere la circolare clicca qui: agenzia-entrate-circolare-29-2016 pdf.pdf
Fonte: www.altalex.com
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sabato 25 giugno 2016
Canone Rai: la circolare esplicativa delle Entrate

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