L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi, tale da giustificare la separazione. Spetterà dunque al coniuge che ha tradito provare che l’infedeltà non è stata causa della crisi coniugale, dimostrando che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse.
Il caso. Davanti al Tribunale di Bassano del Grappa una donna citava in giudizio il proprio coniuge per ottenere la separazione personale, la conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, l’affidamento condiviso del figlio minore ma con collocamento prevalente dello stesso presso di sé, ed un contributo per il mantenimento dei due figli, non inferiore ad un certo importo, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie. In risposta il marito, favorevole alla separazione, chiedeva però ai Giudici l’addebito alla moglie, l’assegnazione a sé della casa coniugale, l’affidamento condiviso del figlio minore e l’attribuzione di un contributo per il mantenimento proprio e dei due figli, a carico della signora, non inferiore ad una cifra significativa e più alta di quella domandata dalla moglie, oltre alla metà delle spese straordinarie. A fronte delle richieste dei due coniugi Il Tribunale dichiarava la separazione con addebito alla moglie, affido condiviso con collocamento prevalente presso di lei, assegnazione alla stessa della dimora coniugale e mantenimento dei figli a suo carico, con un contributo a carico del marito. Non soddisfatta, la moglie proponeva appello ma senza successo: i giudici di secondo grado respingevano il suo ricorso e maggioravano l’assegno di mantenimento a suo carico, sulla base della provata relazione extraconiugale della stessa e della oggettiva disparità di reddito tra i due coniugi. La decisione viene ora confermata anche dalla Cassazione (sentenza n. 10823 del 25 maggio 2016).
A carico di lei l’onere di dimostrare l’irrilevanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. I Giudici di Cassazione ribadiscono che l’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione. Spetterà dunque all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale, sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Tradisce il marito e chiede la separazione: suo onere dimostrare la mancanza di nesso tra infedeltà e crisi matrimoniale - La Stampa
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martedì 31 maggio 2016
Tradisce il marito e chiede la separazione: suo onere dimostrare la mancanza di nesso tra infedeltà e crisi matrimoniale
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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