giovedì 5 maggio 2016

Non punibilità per particolare tenuità del fatto e ricettazione di particolare tenuità

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, si segnala l’ordinanza con cui il Tribunale di Nola ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. per la mancata estensione dell’istituto alla fattispecie di ricettazione di particolare tenuità di cui all’art. 648 c.2 c.p.
Partendo dal presupposto che il nuovo istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si applica, ai sensi dell’art. 131-bis c. 1 c.p., «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni», e che per la ricettazione di particolare tenuità la pena massima prevista è pari a sei anni (impedendo, dunque, l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale) il giudice a quo dubita della compatibilità costituzionale dell’art. 131-bis c.p.
Quello che si viene a creare – si legge nell’ordinanza – è «un ingiustificato diverso trattamento di ipotesi astrattamente configurabili come di particolare tenuità, che non appare sorretto da valori rispondenti ad un principio di ragionevolezza legislativa». Peraltro – prosegue il giudice – «la nuova causa di non punibilità è astrattamente applicabile a diversi reati di sicuro maggiore allarme sociale rispetto all’ipotesi attenuata della ricettazione ex art. 648, comma 2 del codice penale, norma che, nella pratica giudiziaria, viene applicata in relazione a fattispecie concrete scarsamente offensive».
Se è vero – prosegue l’ordinanza – che «l’individuazione delle condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore», è anche vero, però, che la Corte Costituzionale «ha più volte affermato che tale discrezionalità può formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, proprio quando, come nel caso in esame, si traduca in scelte manifestamente irragionevoli od arbitrarie».
E irragionevole sarebbe – conclude il Tribunale – proprio la scelta di «ancorare al limite edittale massimo di cinque anni l’applicabilità dell’art. 131-bis del codice penale, senza tener conto del fatto che le condotte riconducibili all’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2 del codice penale (già caratterizzate da particolare tenuità), sarebbero rimaste escluse irragionevolmente dall’applicabilità della norma, pur se connotate da tutti i requisiti prescritti dall’art. 131-bis del codice penale».
In conclusione, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p.,  per violazione degli articoli 3, 13, 25, 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità dell’istituto all’ipotesi di ricettazione attenuata di cui all’art. 648, comma 2 del codice penale.

Fonte: www.giurisprudenzapenale.com//Non punibilità per particolare tenuità del fatto e ricettazione di particolare tenuità: sollevata questione di legittimità costituzionale - Giurisprudenza penale

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