giovedì 19 maggio 2016

Rubare per fame non integra il delitto di furto

Si pubblicano qui di seguito le motivazioni della sentenza – ripresa anche dalle maggiori testate giornalistiche e televisive – con cui la Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha mandato assolto un homeless di origine ucraina dall’accusa di furto per aver rubato presso un supermercato due porzioni di formaggio e un pacchetto contenente quattro wurstel.
Tralasciando per un attimo gli aspetti sociologici connessi alla vicenda, scopo del presente lavoro è concentrarsi sugli aspetti giuridici tracciati nel corso del ragionamento offerto dalla Suprema Corte.
La vicenda è nota: l’imputato – un senzatetto di origine ucraina privo di dimora e di occupazione – viene sorpreso da un cliente di un supermercato mentre si infila in tasca due porzioni di formaggio e quattro wurstel per un valore complessivo pari a 4 euro; segnalato al personale del centro, l’imputato restituisce la merce e viene denunciato.
Prende così avvio un procedimento penale che – dopo le condanne in primo e secondo grado – giunge all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, la quale, come detto, annulla le statuizioni dei giudici di merito.
A destare attenzione, tuttavia, è la formula adottata dalla Quinta Sezione: «annullamento perché il fatto non costituisce reato».
In altri termini, ciò significa che la Corte non si è avvalsa delle recenti modifiche in materia di speciale tenuità di cui all’art. 131-bis c.p. riconoscendo così di fatto la sussistenza di un (pur lieve) fatto-reato. Al contrario, la soluzione adottata dalla Corte si è indirizzata nel riconoscere la sussistenza della causa di giustificazione ex art. 54 c.p. nella vicenda in esame.
Nello specifico, la Cassazione ha affermato che «la condizione dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto l’impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad un immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo in stato di necessità».
Immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi dedotta, in primis, dalle caratteristiche dei generi alimentari rubati e dalle condizioni socio-economiche in cui versava l’imputato.
Infatti, due porzioni di formaggio e quattro wurstel sono cibi immediatamente consumabili dopo il furto, senza che siano generi surgelati o che necessitino di operazioni di cottura. Ciò conferma che l’esigenza di alimentarsi dell’imputato era immediata ed inevitabile (il requisito dell’attualità del pericolo involontario di un danno grave alla persona), anche e soprattutto in relazione alle disagiate condizioni economiche in cui egli versava.

Per leggere la sentenza clicca qui: corte-cassazione-sentenza-n-18248_2016.pdf

Fonte: www.giurisprudenzapenale.com

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