E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4-quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza del 6 maggio 2016, n. 94.
Con ordinanza del 22 giugno 2015, il G.i.p. presso il Tribunale di Nola sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti delle prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.p.r. 309/1990, ritenendo che la disposizione violasse l'art. 77, comma 2, Cost.
Secondo il giudice remittente, la disposizione censurata, introdotta con la sola legge di conversione, avrebbe difettato del requisito di omogeneità rispetto alle norme contenute nell'originario decreto legge, nonché dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di provvedere, stabiliti dall'art. 77 Cost.
Preme ricordare come il giudice delle leggi avesse già provveduto a dichiarare l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni introdotte dalla legge di conversione del d.l. n. 272/2005, per eterogeneità delle stesse rispetto al contenuto, alla finalità ed alla ratio complessiva del decreto medesimo (ovvero gli artt. 4-bis e 4-vicies ter).
Secondo i giudici costituzionali, la disposizione di cui all'art. 4-quater prevede norme di carattere sostanziale del tutto svincolate da finalità di recupero del soggetto tossicodipendente, orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica, ovvero disposizioni attinenti a misure di prevenzione atipiche ed a sanzioni per il caso di loro violazione.
Conseguentemente, la palese eterogeneità delle disposizioni censurate, secondo la Corte, rispetto ai contenuti ed alle finalità del decreto legge in cui sono state inserite, appare evidente, con conseguente violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto legge e quelle introdotte in fase di conversione.
Fonte: www.altalex.com//Stupefacenti: incostituzionali le misure di prevenzione per i consumatori | Altalex
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venerdì 20 maggio 2016
Stupefacenti: incostituzionali le misure di prevenzione per i consumatori
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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