sabato 7 maggio 2016

Chiedere di patteggiare non vale come rinuncia alla prescrizione

La richiesta di patteggiamento non vale come la rinuncia alla prescrizione. Lo hanno sancito le Sezioni unite penali della Cassazione che, con sentenza n. 18953 del 6/5/2016, hanno risolto un radicato contrasto di giurisprudenza. Per il Massimo consesso di Piazza Cavour, «ai fini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione è necessaria la forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta del pm, non possono, di per sé, valere come rinuncia». È stato quindi accolto il ricorso di una donna imputata per truffa ai danni dell’Inps per aver, in diverse occasioni, riscosso la pensione di una persona deceduta e che, mentre era in vita, l’aveva delegata a tale incarico. In particolare l’imputata aveva avanzato richiesta patteggiamento ma non di rinuncia alla prescrizione. Il suo ricorso contro la sentenza del tribunale che applicava la pena concordata tra le parti era volto a rilevare l’intervenuta prescrizione per alcuni degli episodi di truffa commessi già alla data della richiesta del rinvio a giudizio del pm.

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