sabato 9 aprile 2016

La normativa applicabile in materia di e-commerce

Il commercio telematico, ovvero il commercio che ha per oggetto servizi e/o prodotti messi a disposizione degli utenti in rete, ha sempre maggiore diffusione e pertanto devono ritenersi di particolare interesse le nuove problematiche che si sono poste per i contratti telematici.
Nella fattispecie in esame non esiste alcun contatto diretto tra le parti intese quali persone fisiche, ma tutto si svolge attraverso una procedura predefinita e gestita attraverso l’elaboratore. Si tratta di una realtà virtuale, che consente di offrire e acquistare beni al di là di ogni limitazione territoriale.
IL d.lgs. n. 70/2003 che recepisce ed attua sul territorio italiano la direttiva europea sul commercio elettronico n. 2000/31/CE si è mantenuto piuttosto “fedele” alla Direttiva anche nella disciplina di alcune situazioni che avrebbero meritato un opportuno chiarimento specie in sede di legislazione nazionale.
Obiettivo principale del Decreto Legislativo è l’eliminazione degli ostacoli che attualmente limitano lo sviluppo del commercio elettronico nonché la promozione della libera circolazione dei servizi legati alla società dell’informazione.
Il legislatore nazionale in conformità alla Direttiva comunitaria ha disciplinato alcuni settori fondamentali che formano oggetto di una catalogazione contenuta nell'art. 1, 2° punto della Direttiva e cioè: la disciplina giuridica dello stabilimento dei prestatori di beni o servizi della società dell'informazione, il regime delle comunicazioni commerciali, la disciplina dei contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.
Innanzitutto il legislatore ha provveduto ad individuare con precisione l’ambito di applicazione del decreto e cioè il commercio elettronico svolto tramite la rete Internet (vendita di beni e servizi effettuata mediante l'uso della rete telematica) per cui al 2°  comma dell’art. 1 sono state escluse alcune materie fra cui: i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico; tutte le questioni relative al diritto alla riservatezza; le intese restrittive della concorrenza; le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo; le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri; la rappresentanza e la difesa processuali; i giochi d'azzardo, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse, i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.
Di particolare rilevanza è l’art. 7 del D.lgs. n.70/2003 che definisce le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente. Il fornitore ha l'obbligo di informare il consumatore sui dati identificativi del fornitore, sulle caratteristiche essenziali del bene o del servizio offerto e del loro costo, nonché delle modalità di pagamento e di consegna del bene o più in generale di esecuzione del contratto. L'informazione obbligatoria va fornita in modo chiaro e comprensibile e con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione impiegata, osservando, in particolare, i principi di lealtà in materia di transazione commerciale. La norma specifica al 3° comma che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta.
Riguardo il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57 dello stesso Codice.
Normalmente il periodo di recesso termina dopo quattordici giorni a decorrere:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;
nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.
Ma l'elemento più importante ed innovativo del Decreto è costituito dall'art. 13 sul momento conclusivo del contratto telematico. Difatti, prima dell’avvento di tale provvedimento, l’orientamento prevalente riteneva che nei contratti telematici conclusi utilizzando il servizio e-mail di Internet o di reti chiuse (Intranet), normalmente il contratto si considerava perfezionato nel momento in cui l’impulso elettronico dell’accettante veniva registrato dal server della società provider e nel luogo in cui questo si trovava (o dal server di gestione della Intranet). Nei contratti telematici conclusi, invece, non utilizzando il servizio e-mail di Internet ma collegamenti diretti via modem al di fuori di Internet, il momento di conclusione del contratto si considerava quello in cui l’impulso elettronico da parte dell’accettante veniva registrato dal computer del proponente. Il contratto si riteneva quindi concluso nel momento in cui l’accettazione veniva registrata dal computer del proponente e nel luogo in cui questo si trovava.
Tale concetto, però, è stato parzialmente rivisto dal d. Lgs. 70/2003 che all'art. 13 nel disciplinare il momento conclusivo del contratto telematico ha introdotto una novità rilevante, almeno in termini formali, rispetto alla analoga disciplina prevista dal codice italiano. Il legislatore nazionale, in questo caso, ha riprodotto fedelmente quanto disposto dall’art. 11 della Direttiva nel momento in cui sancisce che salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario e principalmente l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
Gli artt. 1326 e 1335 c.c., infatti, dispongono che il contratto si considera concluso quando l'accettazione perviene all'indirizzo del proponente, salvo che questi dimostri di essere stato - senza sua colpa - nell'impossibilità di averne notizia. Il Decreto, invece, rende operativa la presunzione di conoscenza dal momento in cui il destinatario del messaggio ha la possibilità di accedervi e impone al proponente di comunicare all'accettante la ricezione dell'accettazione.
La comunicazione dell'avvenuta ricezione dell'accettazione, che può essere fornita anche tramite e-mail, costituisce dunque il momento di conclusione del contratto telematico, non essendo più necessaria - al contrario - una conferma ulteriore da parte dell'utente in merito al ricevimento della ricevuta di ritorno, come invece stabiliva la prima proposta di Direttiva.
Un’ulteriore questione riguarda l’individuazione del luogo di conclusione del contratto stipulato a mezzo Internet.
Secondo la normativa generale il contratto si conclude nel luogo in cui si trova il proponente al momento in cui ha notizia dell’accettazione, ossia nel luogo in cui l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente. Si è osservato che ulteriore conseguenza è che se il proponente ha notizia dell’accettazione in un luogo diverso dal suo indirizzo rileva comunque detto diverso luogo.
Nel caso di contratti telematici, quindi, è evidente che la soluzione del problema del luogo di conclusione deve essere ricavata dalle peculiarità del mezzo di trasmissione utilizzato e dalla logica interpretativa, codificata dalla Convenzione di Roma, che sta alla base della legge applicabile ai contratti.
Nell’ipotesi, quindi, di stipula del contratto via e-mail il luogo di conclusione sarà il luogo fisico dove si trova collocato il server della società provider con cui è stato stipulato il contratto di accesso e dove è stato assegnato uno spazio di memoria per l’indirizzo e-mail assimilato all’indirizzo di cui all’art. 1335 c.c.; nel caso di stipula direttamente tramite il sito Internet varrà, a maggior ragione, la stessa regola. I contratti virtuali stipulati a distanza o tra presenti per connessione diretta, senza la mediazione del provider, si reputeranno, invece, conclusi nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Quando l’accordo telematico si forma non in base al procedimento ordinario di cui all’art. 1326 c.c., ma mediante il procedimento speciale di cui all’art. 1327 c.c., cioè mediante inizio dell’esecuzione, il luogo di conclusione del contratto andrà identificato non più con il luogo in cui il proponente riceve la dichiarazione negoziale di accettazione bensì con il luogo di inizio dell’esecuzione.
È necessario, inoltre, precisare che lo status del contraente gioca un ruolo di notevole rilevanza nell’individuazione del luogo di conclusione del contratto. Diversa sarà la soluzione a seconda che l’accettante sia un professionista in senso ampio, o un consumatore. Nel primo caso si applicheranno i principi generali esposti; nel secondo caso, prevarrà il luogo di residenza del consumatore anche ai fini della determinazione del foro competente in caso di controversia.

Fonte: www.altalex.com//La normativa applicabile in materia di e-commerce | Altalex

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