sabato 30 aprile 2016

Congedo oltre cinque mesi per i parti molto prematuri

Congedo di maternità obbligatorio extra lungo solo per i parti avvenuti in anticipo di oltre due mesi. Questa importante precisazione è contenuta nella circolare 69/2016 dell'Inps, con cui vengono fornite le indicazioni operative per l'applicazione delle novità in materia di congedi di maternità introdotte dal decreto legislativo 80/2015, entrato in vigore il 25 giugno dell'anno scorso.

Il decreto ha previsto che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro possa essere superiore al limite standard di cinque mesi. Nella circolare si spiega che la novità riguarda i «parti fortemente prematuri», intendendo con tale espressione quelli che avvengono prima dei due mesi antecedenti la data presunta. In tali situazioni il congedo consiste nei tre mesi successivi al parto, più tutti i giorni tra la data presunta e quella effettiva.

Le nuove regole sono applicabili anche alle nascite avvenute prima del 25 giugno 2015 qualora il congedo si sia protratto oltre. Se la lavoratrice si è effettivamente astenuta con la durata “estesa” e il datore di lavoro ha conteggiato tutto il periodo, quest'ultimo potrà portare a conguaglio le indennità anticipate, mentre se sono state applicate le vecchie regole la lavoratrice può chiedere il ricalcolo dell'indennità.

In attesa dell'aggiornamento delle procedure telematiche, le domande per i parti fortemente prematuri vanno presentate, utilizzando il modello cartaceo SR01, alla sede Inps competente.

La circolare 69/2016 si occupa anche della possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità in caso di ricovero in una struttura pubblica o privata del figlio nato, adottato o affidato dal 25 giugno 2015. La sospensione del congedo, però, comporta la ripresa dell'attività lavorativa da parte della madre. Infatti, riprendendo il decreto 80/2015, l'Inps precisa che la data di sospensione del congedo è quella in cui la madre riprende l'attività lavorativa e può essere successiva alla data di ricovero. La ripresa del congedo, invece, può coincidere con la data di dimissioni del bambino o essere antecedente.

Per sospendere, la lavoratrice deve comunicare alla struttura territoriale Inps la data di stop e quella di ripresa, insieme con una dichiarazione di responsabilità di aver comprovato all'azienda il ricovero del figlio e l'idoneità a riprendere l'attività, utilizzando un modello allegato alla circolare che deve essere spedito con posta elettronica certificata o per posta tradizionale.

Queste novità valgono per le lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico e per quelle iscritte alla gestione separata Inps.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Congedo oltre cinque mesi per i parti molto prematuri - Il Sole 24 ORE

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