Chiama in causa il negozio dove è caduta a causa di un gradino ritenuto poco segnalato. Per la Corte di Cassazione però non ha diritto ad alcun risarcimento. Così si legge nell’ordinanza n. 6407, depositata il 1° aprile scorso.
Il caso. Una s.r.l.. operante nel settore dell’abbigliamento, veniva chiamata in giudizio da una cliente, la quale chiedeva la condanna dell’azienda al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni conseguenti alla sua caduta all’interno del negozio. La donna attribuiva la responsabilità dell’accaduto alla società, rilevando la presenza di un gradino non adeguatamente segnalato all’interno dell’esercizio commerciale. La s.r.l. chiamava a sua volta in causa la società di assicurazioni e sollecitava il rigetto delle pretese della cliente.
Dopo l’esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale rigettava le istanze della donna che, non soddisfatta, proponeva domanda di gravame presso la Corte territoriale competente, con esito invariato rispetto a quello della pronuncia di primo grado. A questo punto ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2051 c.c.(danno cagionato da cosa in custodia).
La colpa del danneggiato. La Suprema Corte ha affermato che il caso fortuito, ai fini dell’art. 2051 c.c., può ritenersi integrato anche dalla colpa del danneggiato, in quanto la pericolosità della cosa pone in capo al soggetto un obbligo massimo di cautela, avendo il pericolo una natura altamente prevedibile.
Nell'ordinanza i Giudici hanno ribadito che proprio la prevedibilità del pericolo, attraverso l’ordinaria diligenza, è sufficiente a determinare l’esclusione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c..
Correttamente, secondo la Corte, si erano orientate le valutazioni dei giudici di primo e secondo grado, che avevano escluso la responsabilità della s.r.l., rilevando come la caduta della cliente dovesse essere ricondotta esclusivamente ad un suo difetto di attenzione; il dislivello era lieve, infatti, ed era presente anche una guida antiscivolo.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla donna.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Capitombolo durante lo shopping: niente colpa del negozio, se la cliente è disattenta - La Stampa
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martedì 5 aprile 2016
Capitombolo durante lo shopping: niente colpa del negozio, se la cliente è disattenta
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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