I genitori di un alunno con disabilità, frequentante la terza classe della scuola primaria di un Istituto Statale umbro, impugnavano, innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, il provvedimento del Dirigente scolastico dello stesso Istituto, reso nell’ottobre 2012, nella parte in cui assegnava al bambino un insegnante di sostegno, limitatamente ad undici ore settimanali rispetto alle 24 previste, in riduzione rispetto all’anno scolastico precedente. Le parti chiedevano la condanna dell’amministrazione all’assegnazione del sostegno per 24 ore settimanali, previo accertamento del relativo diritto.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza depositata nel novembre 2013, rigettava il ricorso, rilevando che la valutazione della gravità del quadro clinito, effettuata nel piano educativo individualizzato, si sottraeva alle censure sollevate dalle parti. Il Tar aveva quindi ritenuto congrue undici ore di sostegno, con l’affiancamento di un operatore per ulteriori cinque ore, oltre ad otto ore di compresenza.
I genitori proponevano appello, facendo valere, peraltro, la violazione della legge n. 104 del 1992. Nel dettaglio, ribadendo le censure prospettate in primo grado, deducevano che al minore era stato diagnosticato “autismo grave con totale incapacità di attenzione”. Necessitava pertanto di un sostegno, per tutte le ore di scuola.
La VI Sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ritiene fondate le spiegate censure, annullando l’atto impugnato per insufficienza di motivazione: il bambino era stato già dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, il dirigente scolastico avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali non riteneva necessario assicurare, allo stesso, una tutela per tutte le ore di lezione.
La VI Sezione richiama, a supporto della decisione, un proprio precedente (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317): “il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost. […] l’istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno”.
Fonte: www.altalex.com//Alunno con autismo grave: ha diritto al sostegno per tutte le ore di scuola | Altalex
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domenica 3 aprile 2016
Alunno con autismo grave: ha diritto al sostegno per tutte le ore di scuola
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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