In caso di morte in un incidente stradale della madre-moglie di famiglia il giudice può liquidare il pregiudizio patrimoniale circa il mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga della defunta, apporto che verrà sostituito dall'impiego di una colf. Ad affermarlo è stato il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1845 dello scorso 11 febbraio.
ll caso. Una donna veniva investita da un'auto mentre transitava lungo le strisce pedonali. A causa delle gravi lesioni riportate la donna moriva. I congiunti della vittima richiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti.
Nessuna responsabilità del pedone. Il Tribunale, ricostruita la vicenda sulla base del verbale della polizia stradale e delle conclusioni contenute nella Ctu, ascrive il sinistro in via esclusiva alla condotta gravemente colpevole del conducente dell’autovettura, a causa dello stato di ebbrezza alcolica nel quale versava.
Danni non patrimoniali. Pertanto, vengono riconosciuti i danni agli attori a titolo di perdita del rapporto parentale. In particolare, il giudice milanese ha liquidato il danno in modo diverso, ossia tenendo conto di un’equa graduazione con riferimento ai singoli soggetti:al marito si riconosce il danno per la morte della moglie e quindi l’irrimediabile compromissione della possibilità di godersi la congiunta e di trascorrere con la stessa presumibilmente la propria intera vita, venendo a mancare ogni possibilità di progetto comune, liquidato in € 200.000;ai figli minori si riconosce il danno per la tragica scomparsa della mamma in tenera età, ovvero in un’età adolescenziale in cui la figura della mamma è indispensabile e preponderante nella vita quotidiana, liquidato in 250.000 ciascuno;ai genitori e alla sorella della defunta si riconosce il danno per la perdita rispettivamente della figlia e della sorella, sui quali ricade anche il compito di aiutare la famiglia a superare il tragico momento, liquidato per i primi in € 150.000 ciascuno e € 50.000 per la seconda;nessuna somma può essere riconosciuta a favore delle nonne della defunta, il cui danno soggiace alle comuni regole probatorie che devono evidenziare la sussistenza di un particolare legame affettivo tra la nipote e le anziane nonne, che vada al di là di una generica allegazione circa la sussistenza di affetto e dedizione nei confronti di persone anziane della famiglia e senza poter fare riferimento a criteri presuntivi.
Danni patrimoniali. Il giudice infine accoglie il lamentato pregiudizio patrimoniale circa «il mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga della defunta», dovendosi ritenere «che indubbiamente può riconoscersi tale pregiudizio con riferimento all’apporto della figura della defunta quale madre e moglie nel compendio familiare, senza alcun svilimento di tale figura e con riferimento alle incombenze di natura prettamente materiale quali la cura e la pulizia della casa che debbono essere svolte con l’impiego di una colf». Aggiunge poi il giudice che tale pregiudizio «sia limitato nel tempo, stante il prevedibile raggiungimento di autonomia dei figli in corrispondenza della fine del periodo di studi». Preso come parametro l’assunzione di una colf, il Tribunale di Milano ha liquidato a tale titolo la somma di € 50.000.
Fonte: www.ridare.it/Risarcito il danno da mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga - La Stampa
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sabato 12 marzo 2016
Risarcito il danno da mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga
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