martedì 1 marzo 2016

Divorzio in Comune anche per procura: non serve la presenza fisica di entrambi i coniugi

L’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di ratificare gli accordi dei coniugi ex art. 12 d.l. n. 132 del 2014 con la relativa annotazione, anche quando una parte sia rappresentata da un procuratore speciale.

Il Tribunale di Milano, adìto da una coppia di coniugi alla l’Ufficiale di Stato Civile aveva negato l’annotazione dell’accordo divorzile ex art. 12, d.l. 132 del 2014, a causa della mancata presenza fisica di entrambe le parti, come previsto dalla legge di conversione n. 162 del 2014, ha ritenuto che l’iter azionato dai coniugi non sia stato inficiato dalla presenza di un procuratore speciale in sostituzione del rappresentato e, per l’effetto, ha ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di dare corso al procedimento per lo scioglimento del matrimonio.
La decisione del Tribunale. I giudici ambrosiani sono stati investiti di una questione che non ha ancora precedenti di merito nel nostro ordinamento e che riguarda l’applicazione della legge 132 del 2014 in materia di “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
Nel caso in esame due coniugi hanno azionato l’art. 12 della legge predetta per ottenere lo scioglimento del matrimonio secondo la procedura semplificata ivi prevista. L’assenza fisica di uno dei coniugi (residente nella Repubblica Popolare cinese) sostituito da un procuratore speciale - seppur munito di regolare procura - ha però impedito l’annotazione del divorzio a causa del rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di procedere ai relativi incombenti.
A tale negazione ha fatto seguito il ricorso depositato dal coniuge e dal procuratore speciale i quali instavano il Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 c.c., disciplinante l’azione contro il rifiuto dell’Ufficiale di stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione ante matrimonio. La norma citata riguarda esclusivamente la formalità dell’affissione nella casa comunale dell’atto preliminare al matrimonio e non può trovare applicazione, nemmeno analogica, al caso in esamecome correttamente motivato dal Collegio.
A questo punto i giudici, per uscire dall’impasse venutosi a creare, identificano d’ufficio la normativa applicabile al caso di specie, ovvero gli artt. 95 e 96 D.P.R. 396/2000 afferenti il generale regime impugnatorio del “rifiuto dell’ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione”. La domanda proposta dai ricorrenti, per l’effetto, viene riqualificata come ricorso avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale di Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di cui all’art. 12 d.l. 132 del 2014, donde la procedura in camera di consiglio dalla quale è scaturito il provvedimento in esame avente natura di decreto motivato.
Per meglio comprendere la vicenda e la sua necessaria contestualizzazione nel nostro ordinamento giuridico, appare imprescindibile volgere un rapido sguardo alla ratio che ha ispirato il d.l. 132/2014, evincibile con chiarezza dalla relazione illustrativa all’originario progetto di legge. L’obiettivo del decreto legge, poi convertito, con modifiche, in legge 162/2014, era dichiaratamente quello di degiurisdizionalizzare i procedimenti di separazione e divorzio (oltre a quelli ad essi afferenti) con l’evidente scopo di semplificare la procedura classica evitando di dover adire l’autorità giudiziaria in taluni specifici casi, dettagliatamente previsti e descritti.
L’art. 12 prevede infatti la possibilità per i coniugi di separarsi e di divorziare (oltre a modificare le condizioni di separazione o di divorzio) direttamente davanti al Sindaco, ovvero al delegato Ufficiale di Stato Civile, affinché, con una mera dichiarazione da ripetersi in due incontri, le parti possono ottenere l’annotazione/trascrizione della separazione, dello scioglimento del matrimonio o dell’annullamento degli effetti civili del matrimonio o delle relative modifiche.
Compresa la finalità pratica della norma, ritorniamo al caso sottoposto all’esame del Tribunale di Milano, vale a dire se sia possibile perfezionare validamente un accordo di separazione o divorzio ex art. 12 d.l. 132/2014 in mancanza della presenza fisica di un delle parti, sostituita da un procuratore speciale all’uopo delegato.
L’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (ma immaginiamo sia capitato in molti altre città), a fronte della lapalissiana previsione legislativa non ha avuto dubbi interpretativi: la mancata comparizione personale di ambedue le parti (come prevede la norma) ha interrotto ed impedito il perfezionamento del c.d. divorzio semplificato, ingenerando l’immediata impugnazione del diniego (anch’essa non senza problemi sotto un profilo prettamente procedurale).
La IX Sezione civile del Tribunale di Milano alla fine ha, comunque, potuto prendere posizione su una questione che sta creando non poche perplessità negli operatori, muovendo dalla evidente discrasia venutasi irragionevolmente a creare tra i procedimenti giudiziali e quelli c.d. “semplificati”.
Gli snodi argomentativi del tribunale muovono dalla constatazione che se le parti possono validamente separarsi o divorziare avanti all’Autorità giudiziaria anche qualora siano rappresentati da un procuratore speciale, perché non possono fare altrettanto nell’ambito della procedura de quo, tesa proprio alla semplificazione e alla degiurisdizionalizzazione? Partendo dai paralleli procedimenti giudiziali in materia di diritto di famiglia, i giudici evidenziano come nel nostro ordinamento sia espressamente previsto, dall’art. 111, 2° co., c.c., il c.d. “matrimonio per procura” ove – nel caso in cui uno dei nubendi risieda all’estero – la formazione dell’unione matrimoniale è ammissibile anche a mezzo di procuratore speciale.
Negli stessi termini la procedura per la disgregazione del vincolo è ammessa per rappresentanza dall’art. 4, legge n. 898 del 1970 laddove al 7° comma richiede la presenza delle parti “salvo gravi e comprovati motivi”, non precludendo con ciò la rappresentanza a mezzo di procuratore speciale.
Se una prima chiave risolutiva trova scaturigine sul piano logico-sistematico mediante il parallelo con la procedura giudiziale di divorzio, un secondo approdo interpretativo lo si può rinvenire nella ratio della normativa, la cui finalità è quella di “garantire procedura alternative al servizio pubblico Giustizia, istituendo delle misure semplificate tese ad incrementare il tasso di degiurisdizionalizzazione”. Logico corollario è la necessità che “le procedure ‘altre’ devono munire gli utenti del servizio delle stesse possibilità di agire che verrebbero loro riconosciute mediante il modulo giusisdizionalizzato; altrimenti (…) si assisterebbe a un percorso alternativo diverso e di qualità inferiore” con l’effetto di disincentivare il ricorso alle procedure semplificate piuttosto che favorirlo.
Non si può dimenticare come la finalità della normativa sia proprio quella di diminuire il carico giudiziale dell’apparato giustizia e, dunque, le procedure ivi previste “devono distinguersi per la ‘semplificazione’ e coerentemente con gli scopi del d.l. 132 del 2014, devono dunque consentire un maggiore ricorso agli strumenti alternativi piuttosto che irrigidirne l’accesso”.
Sulla scorta di ciò il Tribunale, in totale adesione alle argomentazioni espresse dalla Procura della Repubblica - alla quale era stato richiesto un preliminare parere – ha coniato un principio che fungerà da “apri-pista” in tutti i Comuni italiani per cui i coniugi possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale per svolgere tutte le azioni previste dall’art. 12 del d.l. 132 del 2014.

Per leggere il provvedimento clicca qui: Microsoft Word - Trib Milano 16 Accordi semplificati Sindaco dl 132 2014 Procura Speciale

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