‘Tempi supplementari’ in Cassazione. Obiettivo della richiesta presentata da una donna è rimettere in discussione l’efficacia della pronuncia del Tribunale ecclesiastico con cui è stata sancita la nullità del matrimonio a causa dell’impotenza dell’uomo.
Tutto inutile, però. Impossibile ottenere la revocazione della decisione ufficializzata dai Giudici di cassazione. Così ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 5364/2016 del 17 marzo 2016.
Impotenza. Secondo il legale della donna, sono evidenti gli errori commessi dai Magistrati della Cassazione, errori che hanno condotto alla conferma della decisione emessa in Corte d’appello, cioè «la dichiarazione di efficacia ed esecutività nell’ordinamento italiano della pronuncia del Tribunale ecclesiastico» con cui è stato dichiarato «nullo il matrimonio concordatario» per l’«impotentia coeundi» dell’uomo.
Diverse le presunte lacune poste in evidenza. Complessivamente, in Cassazione, sostiene il legale, ci si sarebbe limitati ad una «acritica adesione alla motivazione fornita dal giudice di merito», motivazione che «non considerava prove acquisite agli atti e risultanze processuali», come, ad esempio, «gli esiti della consulenza medica espletata in sede ecclesiastica».
Obiettivo, come detto, è la «revocazione» della pronuncia della Cassazione, pronuncia che ha ritenuto riconoscibile la «nullità del matrimonio» a causa del problema fisico dell’uomo.
Ma le contestazioni mosse dalla donna – che, peraltro, ha anche presentato «atto di rinuncia» – sono generiche, fragili, non certo idonee a mettere in discussione la legittimità della decisione emessa nel 2014 sempre dalla Cassazione.
Non più discutibile, quindi, la «nullità» del rapporto matrimoniale a causa dell’«impotenza» dell’uomo, impotenza facilmente conoscibile dalla donna. Su questo fronte, in particolare, si era fatto riferimento alle «occasioni di intimità» per la coppia durante il «lungo fidanzamento».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Lui impotente, lei consapevole: matrimonio nullo. Niente revocazione - La Stampa
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giovedì 24 marzo 2016
Lui impotente, lei consapevole: matrimonio nullo. Niente revocazione
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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