‘Tempi supplementari’ in Cassazione. Obiettivo della richiesta presentata da una donna è rimettere in discussione l’efficacia della pronuncia del Tribunale ecclesiastico con cui è stata sancita la nullità del matrimonio a causa dell’impotenza dell’uomo.
Tutto inutile, però. Impossibile ottenere la revocazione della decisione ufficializzata dai Giudici di cassazione. Così ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 5364/2016 del 17 marzo 2016.
Impotenza. Secondo il legale della donna, sono evidenti gli errori commessi dai Magistrati della Cassazione, errori che hanno condotto alla conferma della decisione emessa in Corte d’appello, cioè «la dichiarazione di efficacia ed esecutività nell’ordinamento italiano della pronuncia del Tribunale ecclesiastico» con cui è stato dichiarato «nullo il matrimonio concordatario» per l’«impotentia coeundi» dell’uomo.
Diverse le presunte lacune poste in evidenza. Complessivamente, in Cassazione, sostiene il legale, ci si sarebbe limitati ad una «acritica adesione alla motivazione fornita dal giudice di merito», motivazione che «non considerava prove acquisite agli atti e risultanze processuali», come, ad esempio, «gli esiti della consulenza medica espletata in sede ecclesiastica».
Obiettivo, come detto, è la «revocazione» della pronuncia della Cassazione, pronuncia che ha ritenuto riconoscibile la «nullità del matrimonio» a causa del problema fisico dell’uomo.
Ma le contestazioni mosse dalla donna – che, peraltro, ha anche presentato «atto di rinuncia» – sono generiche, fragili, non certo idonee a mettere in discussione la legittimità della decisione emessa nel 2014 sempre dalla Cassazione.
Non più discutibile, quindi, la «nullità» del rapporto matrimoniale a causa dell’«impotenza» dell’uomo, impotenza facilmente conoscibile dalla donna. Su questo fronte, in particolare, si era fatto riferimento alle «occasioni di intimità» per la coppia durante il «lungo fidanzamento».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Lui impotente, lei consapevole: matrimonio nullo. Niente revocazione - La Stampa
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giovedì 24 marzo 2016
Lui impotente, lei consapevole: matrimonio nullo. Niente revocazione

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