giovedì 24 marzo 2016

Al via il Processo Amministrativo Telematico: pubblicate le regole tecnico-operative

È stato pubblicato sulla G.U. del 21/3/2016 il D.P.C.M. 16/2/2016 n. 40 recante "Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico".
Il predetto D.P.C.M. entra in vigore il 5/4/2016.
La pubblicazione del citato decreto era attesa da tempo e, proprio nell'ottica della digitalizzazione della giustizia, ci si aspettava il provvedimento sulle regole tecniche del processo amministrativo telematico (PAT), previsto dall'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo (CPA - Allegato 1 al D.Lgs. 2/7/2010,n. 104).
Dette regole tecnico-operative (così sono state definite perché racchiudono le regole e le specifiche tecniche) andranno coniugate, pertanto, con il CPA.
Gli articoli 1 sia delle regole tecniche sia delle specifiche forniscono le definizioni tra cui si segnalano le seguenti:
il SIGA che è il sistema informativo della giustizia amministrativa costituito dall'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività processuale;
il portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative;
il gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa;
Sito istituzionale: il sito internet della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it
È interessante notare come il predetto art. 1 delle regole tecniche (lett. i) fornisca anche la definizione di firma digitale mutuandola dal Codice dell'Amministrazione Digitale sebbene le due definizioni non siano identiche; ciò, tuttavia, dimostra come – pur essendo vicina la data di entrata in vigore del Regolamento EU n. 910/2014 (c.d. eIDAS) che riforma il sistema delle firme elettroniche – il Governo abbia comunque optato per la firma digitale.
Questa impostazione non è di poco conto, da un lato perché il nuovo Regolamento eIDAS non fornisce una definizione di firma digitale posto che la stessa è "un particolare tipo di firma elettronica avanzata" così come, peraltro, definita dal CAD (art. 1, lett. s) e quindi da considerare come firma elettronica. Le prossime modifiche che saranno apportate al CAD considerano ovviamente anche la firma digitale che, alla luce del citato Regolamento, sarà ricompresa nel novero delle firme elettroniche; nonostante ciò si è deciso di fare riferimento alla firma digitale.
Analogamente a quanto avviene nel PCT, anche nel PAT è previsto il fascicolo informatico che raccoglie e contiene tutte le informazioni del processo amministrativo. Anche i registri sono gestiti con modalità informatiche. I dati presenti nel fascicolo godono della conservazione per 5 anni e le specifiche tecniche presenti in allegato al DPCM si esprimono in termini di "caratteristiche di inalterabilità ed integrità" lasciando supporre che il sistema sia strutturato secondo i principi della conservazione documentale prevista dal CAD (art. 44).
Così come previsto per il PCT nel PAT i magistrati utilizzano il software denominato "scrivania del magistrato" per la gestione dei fascicoli e dei provvedimenti e comunque per tutte le attività di competenza.
Riguardo alle modalità di deposito del ricorso e degli atti successivi al ricorso l'art. 6, commi 1 e 2, delle specifiche tecniche (che richiama l'art. 9 del Regolamento) prevedono l'utilizzo di modelli in formato PDF denominati rispettivamente "ModuloDepositoRicorso" e "ModuloDepositoAtto", entrambi scaricabili dal Sito Istituzionale. Ciascuno dei preetti moduli saranno compilati producendo un documento informatico che dovrà essere sottoscritto con firma digitale PAdES.
Si vuole evidenziare che è stata effettuata una scelta tecnica nell'individuazione del formato di firma PAdES quale unica modalità di sottoscrizione digitale e, quindi, non sarà possibile sottoscrivere digitalmente i documenti informatici mediante il formato di firma CAdES, nonostante attualmente il CAD preveda entrami i formati di firma. Si ribadisce quanto già detto in ordine alla scelta della firma digitale in relazione al Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) che dal luglio 2016 sarà efficace in ogni Stato membro e prevarrà rispetto alle norme del CAD se incompatibili.
Altro aspetto di rilievo riguarda il deposito telematico che potrà essere effettuato via PEC (art. 6, comma 7, delle specifiche tecniche), lasciando come soluzione residuale (si afferma testualmente "Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche" oppure se "la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB") il sistema dell'upload tramite il sito istituzionale.
Rispetto al PCT la novità per il PAT è relativa al momento del deposito, sia perché le ricevute sono tre invece di quattro e sia perché per la validità del deposito si considera la ricevuta di accettazione (la prima delle ricevute) ma soltanto successivamente alla ricezione da parte del depositante della terza ricevuta inviata dal S.I.G.A. che è denominata "registrazione di deposito". Sarebbe stato più corretto considerare effettuato il deposito alla ricezione, da parte del depositante, della seconda ricevuta di PEC, quella di consegna. Il sistema della validità del deposito a mezzo PEC condizionato dalla ricezione della terza ricevuta da parte del S.I.G.A. lascia perplessità posto che così vengono sminuite le funzioni e le caratteristiche della PEC. Del resto, ma ciò rileva marginalmente, nel PCT il deposito si considera effettuato proprio con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna.
È di estremo interesse, anche perché in linea con soluzioni analoghe utilizzate in altri sistemi giudiziari, il deposito tramite upload, con il limite che deve essere indicato il motivo del mancato deposito via PEC. Se il sistema consente questa soluzione sarebbe stato irrilevante depositare con l'una o con l'altra modalità. La prova del deposito è generata automaticamente dal S.I.G.A. Restando in tema di deposito telematico, le specifiche tecniche dispongono (art. 6, comma5) che "I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firmadigitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti".
I formati dei file ammessi per l'atto del processo sono quelli con le seguenti estensioni: PDF-PDF/A-TXT-RTF-ZIP-RAR; per gli allegati e la procura sono esclusivamente utilizzabili le seguenti estensioni: PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, TXT, XML, JPG, IPEG, GIF, TIF, TIFF, EML, MSG, ZIP, RAR.
Le comunicazioni avvengono tramite PEC.
Riguardo alle notificazioni l'art. 14 delle specifiche tecniche (che richiama gli artt. 8 e 14 del Regolamento) dispone che "Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.
Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato".
Il successivo comma 3 dell'art. 14 stabilisce che "Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale". È inutile precisare che l'attestazione di conformità della procura appare superflua nel momento in cui si appone alla stessa la firma digitale.
Riguardo alla richiesta di copie così come disciplinato dagli articoli 16 sia delle specifiche tecniche e del Regolamento non si è voluto attribuire all'avvocato il potere di autentica della conformità di atti e documenti lasciando che la formalità sia eseguita mediante regolare richiesta telematica e con il pagamento dei diritti.
In conclusione, considerata l'esperienza già maturata per il PCT, ci si aspettava francamente soluzioni giuridicamente e tecnicamente più evolute, mentre a parere d chi scrive l'intero sistema denota una sostanziale involuzione che non tiene affatto conto delle risorse tecnologiche e dei principi di diritto sia di natura processuale sia sostanziale.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Al via il Processo Amministrativo Telematico: pubblicate le regole tecnico-operative

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