giovedì 3 marzo 2016

L'omicidio stradale è legge

L’introduzione dei reati di omicidio colposo stradale e di lesioni colpose stradali è avvenuta sulla spinta di un’opinione pubblica allarmata dalla pubblicità data a gravi incidenti (forse in passato passati sotto silenzio) e dalla sensazione di condanne non adeguate alla dimensione del fenomeno ma ha suscitato perplessità nell’ambiente giuridico. Pur comprendendo la rilevanza di alcune critiche va detto che la giurisprudenza ha tirato la volata alla nuova legge neutralizzando l’utilizzabilità del reato di omicidio doloso (sotto il profilo del dolo eventuale), che consentirebbe di stigmatizzare con pene adeguate vicende gravissime come quella evocata nell’editoriale.
Di seguito l’articolo del Prof. Paolo Pisa, pubblicato su Diritto Penale e Processo, 2/2016, 145-147. Ricordiamo che ieri il Senato ha approvato, in via definitiva e con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti, il provvedimento di introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali (ddl n. 859-1357-1378-1484-1553-D).

Una riforma mediaticamente ispirata
Il tormentato iter del disegno di legge volto ad introdurre come figure autonome di reato l’omicidio stradale e le lesioni stradali (gravi e gravissime) è entrato nella fase finale, anche se un marginale emendamento ha impedito l’approvazione definitiva e ha reso necessario un ulteriore passaggio parlamentare.
Le linee generali della riforma sono così sintetizzabili: viene introdotto nel codice penale l’art. 589 bis, che punisce nel comma 1 chi cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; a questa figura generale (punita con la reclusione da due a sette anni) si affiancano fattispecie specifiche caratterizzate dal (grave) stato di ebbrezza alcolica o dall’alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (comma 2: reclusione da otto a dodici anni) o dal superamento significativo dei limiti di velocità, dall’inosservanza del semaforo rosso, dalla guida contromano o altre manovre pericolose (ulteriormente indicate nel comma 5: reclusione da cinque a dieci anni). Qualora venga cagionata la morte di più persone, a seguito delle predette violazioni, la pena è aumentata fino al triplo entro il limite massimo di diciotto anni (art. 589 bis, ultimo comma).
L’art. 590 bis costruisce, simmetricamente alla disciplina dell’omicidio stradale, il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (con pene ovviamente più elevate rispetto a quanto previsto dall’art. 590 c.p.). Completano il nuovo quadro la previsione della “fuga” dopo l’incidente (con aumento della pena “da un terzo a due terzi”, comunque non inferiore a cinque anni in caso di incidente mortale, o a tre anni in caso di lesioni gravi o gravissime), norme processuali (concernenti tra l’altro l’arresto in flagranza) e sensibili inasprimenti in tema di revoca o sospensione della patente di guida.
L’esegesi puntuale delle nuove norme verrà sviluppata in altra parte della rivista; in questa sede si intende proporre una riflessione complessiva.
È indubbio che la riforma abbia subito forti pressioni mediatiche, alimentate da episodi di cronaca indubbiamente gravi, seguiti da condanne a torto o a ragione ritenute troppo miti e non sufficientemente dissuasive. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, un peso non trascurabile potrebbero averlo avuto le oscillazioni giurisprudenziali manifestatesi, in questi ultimi anni, nella qualificazione giuridica di incidenti stradali di elevata gravità.
Le incertezze della giurisprudenza nella qualificazione degl incidenti più gravi in termini di omicidio doloso
Come è noto, per lungo tempo la causazione per colpa di morte o lesioni nel contesto di sinistri stradali ha trovato collocazione pressoché esclusiva nello schema dell’omicidio colposo o delle lesioni colpose, sanzionati con pene modeste, anche alla luce della neutralizzabilità (fino al 2008) delle aggravanti specifiche nell’ambito del giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti (magari le generiche). Negli ultimi anni - come abbiamo documentato in altra sede (P. Pisa, Incidenti stradali e dolo eventuale: l’evoluzione della giurisprudenza, in questa Rivista, Speciale Dolo e colpa negli incidenti stradali, 2011, 13 ss.) - si era invece profilata una visione più articolata: alcune vicende particolarmente gravi erano state ricondotte all’omicidio o alle lesioni dolose valorizzando la figura del dolo eventuale. Ricordiamo la morte causata dal conducente di un tir a seguito di una vietata inversione di marcia e fuga condotta con l’auto della vittima incastrata sotto il rimorchio (Cass., Sez. fer., 31 ottobre 2008, n. 40878, in Riv. pen., 2009, 171), oppure la morte provocata dal guidatore di un grosso furgone dopo ripetuti attraversamenti di incroci con semaforo rosso per sfuggire alla polizia.
Dopo qualche esitazione la stessa Corte di cassazione (Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n.10411) ritenne plausibile l’inquadramento nell’omicidio doloso alla luce della tradizionale ricostruzione del dolo eventuale. Il nuovo trendgiurisprudenziale consentiva, in effetti, di selezionare alcuni (pochi) comportamenti di rilevantissima gravità lasciando alla disciplina ordinaria degli artt. 589 e 590 la stragrande maggioranza degli incidenti stradali, per i quali il legislatore aveva nel frattempo irrigidito le sanzioni (anche con la parziale inapplicabilità del bilanciamento delle circostanze).
In questo panorama la proposta, proveniente da più parti, di dar vita ad un autonomo reato di omicidio stradale poteva apparire quasi superflua e perfino controproducente in quanto lo schema semplificato di un delitto colposo pesantemente sanzionato può indurre pubblici ministeri e giudici, magari inconsciamente, ad accontentarsi del nuovo reato evitando la strada più complicata della prova del dolo eventuale. Anche chi scrive ha nutrito inizialmente forti perplessità sull’opportunità di enfatizzare un reato colposo speciale alla luce dell’articolato sistema offerto dal codice penale di cui la giurisprudenza si era finalmente accorta.
Senonché una recente offensiva condotta da parte della dottrina nei confronti del dolo eventuale è penetrata nella giurisprudenza mutando il quadro di riferimento. La riesumazione della discutibile “formula di Frank”, che rende ultradiabolica la prova del dolo eventuale, sta portando a mio avviso ad un’abrogazione per via giurisprudenziale del dolo eventuale. Le prime avvisaglie, individuabili nella pur condivisibile sentenza delle Sezioni Unite in tema di ricettazione, si sono materializzate nella decisione sul caso Thyssenkrupp; e di recente la nuova linea interpretativa si è riflessa anche nella giurisprudenza concernente incidenti stradali (Cass., Sez. I, 11 marzo 2015, n.18220, in www.iusexplorer.it).
La vicenda a cui stiamo facendo riferimento è particolarmente istruttiva. Un soggetto alla guida di un Suv, con tasso alcolemico fuori norma ma con buone capacità di governo del veicolo, dopo aver percorso l’autostrada A26 dalla Riviera ligure ad Alessandria, si reimmette contromano nella stessa autostrada e la percorre per molti chilometri, in presenza di traffico significativo (ora notturna ma alla vigilia del ferragosto), ignorando segnali coi fari ed acustici degli automobilisti che incontra: alla fine ha una collisione quasi frontale con altra auto con conseguente morte di quattro giovani (il guidatore del Suv rimane illeso). Il caso viene qualificato come omicidio con dolo eventuale da parte del G.I.P., del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione in sede di valutazione del provvedimento cautelare (custodia in carcere); in primo grado il G.U.P. competente condanna a venti anni di reclusione (con l’abbreviato), decisione confermata dalla Corte di Assise d’appello di Torino, sempre per omicidio con dolo eventuale.
In Cassazione, tuttavia, la sentenza è annullata: richiamato l’ossequio alla “formula di Frank” evocata dalle Sezioni Unite nel caso Thyssenkrupp i giudici della I sezione affermano che “non sembra che, nel caso di specie, i giudici di merito … abbiano risposto al quesito fondamentale …consistente nel comprendere se (l’imputato) …procedeva contromano inconsapevolmente, per effetto dello stato di alterazione alcolica nella quale versava; procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l’evento mortale che correva e accettandolo …ovvero procedeva contromano, consapevolmente, prevedendo l’evento rischioso che poteva correre con il suo comportamento, ma non accettandolo”; inoltre i giudici di appello non avrebbero spiegato “le ragioni che avrebbero indotto (l’imputato) a effettuare un’inversione di marcia repentina, dopo aver oltrepassato l’uscita” dall’autostrada (in realtà il movente appare irrilevante alla luce dell’evidente percezione di guidare contromano per molti chilometri incontrando numerosi veicoli provenienti dalla direzione opposta); infine sarebbe stata trascurata “la circostanza che il ricorrente, al momento del sinistro, versava in stato di ebbrezza alcolica”, atteso che “nella ricostruzione dei fatti delittuosi non era possibile ignorare gli effetti che lo stato di ebbrezza avrebbe potuto provocare nel processo di determinazione” dell’imputato e “non veniva precisato se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica …avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato”; non si possono ignorare, secondo la sentenza, “gli effetti che tale stato di alterazione psichica …era idoneo a produrre sui processi rappresentativi e volitivi del ricorrente”.
Una serie di argomentazioni discutibili (che finiscono per privilegiare gli autori di omicidi pesantemente ubriachi e sotto forte effetto di droghe): tanto discutibili che non sembrano aver persuaso i giudici chiamati in causa dall’annullamento con rinvio; la Corte d’Assise d’Appello di Torino (sezione diversa da quella della condanna annullata) ha infatti ribadito il 20 gennaio la qualificazione della vicenda quale omicidio doloso ed ha condannato l’imputato a diciotto anni e quattro mesi. Naturalmente la sentenza verrà impugnata dalla difesa ed avremo un nuovo round in Cassazione.
Conclusioni
Certo che se gli standards probatori del dolo eventuale continuassero ad essere quelli delineati dalla sentenza del 2015 la conclusione, ad avviso di chi scrive, sarebbe probabilmente la seguente: negli incidenti stradali il dolo eventuale è pressoché indimostrabile, soprattutto di fronte ad un guidatore ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti, e a questo punto andrebbe rivalutata la scelta del legislatore di costruire un “omicidio stradale” a prova semplificata, lasciando fuori il dolo eventuale; il livello della pena sarà più contenuto ma si tratta pur sempre della reclusione con massimi di dieci/dodici anni, elevabili a diciotto anni in presenza di pluralità di vittime; se poi il responsabile si dà alla fuga è assicurato un supplemento di almeno cinque anni (aumento “blindato” dall’art. 590 quater). Per le lesioni gravi o gravissime il nuovo quadro sanzionatorio è ovviamente meno rigoroso ma non lontano comunque dalle pene per le lesioni dolose (si noti che le aggravanti dell’art. 583 c.p. sono suscettibili di bilanciamento, a differenza della fattispecie “stradale” colposa).
È difficile per ora prevedere se il legislatore si fermerà qui o se assisteremo, sotto nuove pressioni mediatiche, al varo di ulteriori figure specifiche di omicidio colposo (“industriale”, “ecologico”, “sportivo” e così via), accompagnate da analoghe fattispecie di lesioni gravi o gravissime. Appare sicuro, invece, qualche eccesso sanzionatorio per i casi meno gravi: basta rileggere separatamente alcune delle ipotesi previste dal comma 5 del nuovo art. 589 bis e collocarle in contesti particolari.
Può darsi che i limiti alla discrezionalità giudiziale vengano sottoposti all’attenzione della Corte costituzionale ma non è agevole prefigurare l’esito di eccezioni di incostituzionalità. Comunque l’appiattimento di casi molto diversi nello schema dell’omicidio colposo stradale non è risultato soddisfacente ed è quindi augurabile che non sia precluso, sia pure in vicende gravissime, l’inquadramento nell’ambito dell’omicidio doloso, rimandando in soffitta la formula di Frank.

Per leggere il ddl clicca qui: 859-1357-1378-1484-1553-D 1..12

Fonte: www.quotidianogiuridico.it

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