martedì 29 marzo 2016

Gli aspetti processuali più rilevanti della legge sull’omicidio stradale

La legge 23 marzo 2016, n. 41 che ha introdotto nel nostro ordinamento – e nel codice penale – i reati di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime stradali, ha comportato una serie di modifiche, per lo più di coordinamento, al codice di procedura penale.
L’intervento di maggiore interesse in materia processuale è costituito senza dubbio dall’introduzione di un nuovo caso di prelievo biologico coattivo, sia in forma di perizia durante il dibattimento (art. 224-bis, comma 1c.p.p.), sia di accertamento tecnico durante le indagini preliminari (art. 359-bis, comma 3-bis c.p.p.).
Più nel dettaglio, la novella in commento è intervenuta direttamente sull’art. 224-bis c.p.p., introducendo il riferimento ai delitti, colposi, di cui agli artt. 589-bis c.p. (omicidio stradale) e 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime), in ordine ai quali è esperibile la perizia coattiva. Il legislatore ha così inteso rendere manifesta la volontà di applicare le garanzie apprestate dallo strumento della perizia biologica coattiva alle ipotesi dell’omicidio e delle lesioni stradali.
Ancor più rilevante è l’introduzione nell’art. 359-bis c.p.p. (“prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi”) di un nuovo comma 3-bis, che prevede un’ulteriore ipotesi di accertamento urgente. In caso di omicidio stradale e lesioni personali stradali (gravi o gravissime), se il conducente si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero può disporre lo svolgimento delle operazioni – nonché disporre l’accompagnamento coattivo dell’interessato presso il presidio ospedaliero più vicino e l’eventuale esecuzione coattiva delle operazioni – sia con decreto, sia con autorizzazione resa oralmente e successivamente confermata per iscritto.
Si ripropone lo schema procedurale del prelievo a fini di identificazione di cui all’art. 349, comma 2 bis c.p.p., ai sensi del quale la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
La ratio di tale opzione legislativa risiede nella necessità di preservare l’utilità pratica degli accertamenti in parola, destinata inevitabilmente a scemare con il passare del tempo. All’accompagnamento dell’interessato presso l’ospedale più vicino provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato (che pare coincidere con il conducente), il quale ha facoltà di assistere. Il rinvio all’art. 365 c.p.p. sembra confermare la natura di atti irripetibili ex lege del prelievo e degli accertamenti in parola.
Entro le quarantotto ore successive allo svolgimento delle operazioni, il pubblico ministero chiede la convalida del decreto (e degli eventuali ulteriori provvedimenti adottati) al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive.
Le operazioni devono svolgersi nel rispetto dei commi 4 e 5 dell’art. 224-bis, e cioè non devono: contrastare con espressi divieti posti dalla legge; mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona ad esse sottoposta; lederne la dignità o il pudore. A presidio di tale precetto, tuttavia, non è prevista alcuna sanzione processuale espressa. In proposito, sembrerebbe trattarsi di veri e propri divieti probatori, con conseguente inutilizzabilità delle prove eventualmente acquisite, ai sensi dell’art. 191 c.p.p.
A differenza del precedente comma 3 dell’art. 359-bis, il nuovo comma 3-bis non opera alcun richiamo al comma 2 dell’art. 224-bis. Da ciò pare potersi dedurre che il provvedimento del pubblico ministero non dovrà avere il contenuto previsto a pena di nullità dalla norma richiamata. Tale scelta sembra trovare fondamento, ancora una volta, nelle peculiarità degli accertamenti in parola, nonché nel potere, spettante al pubblico ministero, di autorizzarne l’esecuzione in forma orale.
Ulteriore aspetto di sicura rilevanza processuale è la previsione di nuove ipotesi di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.
Ai sensi della nuova lett. m-quater dell’art. 380, comma 2 c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all’arresto di chiunque è colto in flagranza del delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 589-bis c.p.
Si segnala l’eccentricità dell’intervento in parola, posto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 c.p.p., si procede all’arresto obbligatorio in flagranza esclusivamente in caso di «delitti non colposi». Non del tutto congruo è da ritenere, dunque, l’inserimento nell’elenco di cui al comma 2 della norma in parola del delitto, espressamente definito come colposo dal legislatore, di omicidio stradale (ancorché aggravato).
La nuova lett. m-quinquies di cui all’art. 381, comma 2 c.p.p., poi, estende l’arresto facoltativo in flagranza ai casi di lesioni personali stradali aggravate ex art. 590-bis, commi 2, 3, 4 e 5.
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che, giusta la pena edittale di sette anni nel massimo prevista per l’ipotesi non aggravata di omicidio stradale, di cui all’art. 589-bis, comma 1 c.p., anche tale fattispecie rientra tra i delitti per i quali l’arresto in flagranza è nella facoltà degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi del comma 1 dell’art. 381 c.p.p.
In conclusione, si segnalano gli ulteriori interventi sul c.p.p.:
a) estensione del limite di una sola proroga del termine per la chiusura delle indagini preliminari (art. 406, comma 2-ter c.p.p., come modificato) ai delitti di omicidio e lesioni gravi o gravissime stradali;
b) estensione del limite di trenta giorni dalla scadenza del termine di chiusura delle indagini preliminari per la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma 2-bis c.p.p., come modificato) al delitto di omicidio stradale;
c) estensione del termine massimo di sessanta giorni tra emissione del decreto che dispone il giudizio e data fissata per il giudizio (art. 429, comma 3-bis c.p.p., come modificato) al delitto di omicidio stradale;
d) previsione di una nuova ipotesi di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 550, comma 2, lett. e-bis c.p.p.) in caso di lesioni personali stradali, anche se aggravate;
e) estensione del limite di trenta giorni dalla scadenza del termine di chiusura delle indagini preliminari per l’emissione del decreto di citazione a giudizio, nonché della fissazione dell’udienza di comparizione non oltre novanta giorni da tale data (art. 552, commi 1-bis e 1-ter c.p.p., come modificati) al delitto di lesioni personali stradali.

Fonte: www.quotidianogiuridico.it//Gli aspetti processuali più rilevanti della legge sull’omicidio stradale | Quotidiano Giuridico

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