sabato 6 febbraio 2016

Processo amministrativo: inesistente la notifica del ricorso tramite PEC

Con la sentenza 20 gennaio 2016, n. 189 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ritorna sulla vexata quaestio della possibilità di notificare il ricorso introduttivo a mezzo posta elettronica certificata, ribaltando il proprio precedente orientamento espresso in alcune pronunce dello scorso anno, le quali parevano aver chiarito in via definitiva l’ammissibilità di tale forma di notificazione anche nel processo amministrativo.
I precedenti citati avevano infatti affermato che “è valida la notifica del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) effettuata in assenza dell'autorizzazione presidenziale di cui all'art. 52, comma 2, del c.p.a. La mancata autorizzazione presidenziale non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo P.E.C. atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 (e, in particolare, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall'art. 25 comma, 3, lett. a) della L. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l'avvocato "può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale...a mezzo della posta elettronica certificata" (Cons. Stato Sez. V, 22/10/2015, n. 4862). In senso conforme anche un’altra decisione, peraltro proprio della Sezione Terza, la n. 4270 del 14 settembre 2015.
Con la sentenza in commento, invece, i Giudici di Palazzo Spada negano ogni diritto di cittadinanza alle notificazioni a mezzo PEC nel processo amministrativo, argomentando ciò dalla specialità del rito (e conseguentemente delle disposizioni dettate in materia, rispetto a quelle in vigore per il processo civile telematico) che richiederebbe una regolamentazione specifica, non ancora emanata dal legislatore. L’unica possibilità di ritenere valida siffatta forma di notificazione si verificherebbe in presenza di un’autorizzazione preventiva da parte del Presidente, concessa ai sensi dell’art. 52 del Codice del Processo Amministrativo, insussistente nel caso di specie (“Art. 52 c.p.a.: “Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”).
A detta del Collegio, l’invalidità di una notifica effettuata a mezzo PEC si pone in termini di inesistenza, e non meramente di nullità, con la conseguenza che anche l’eventuale costituzione in giudizio del destinatario dell’atto non varrebbe a sanarne il vizio. Ma anche ammettendo di vertere in tema di nullità, la costituzione del notificato – diversamente da quanto avviene nel processo civile – produrrebbe effetto ex nunc, restando dunque salve le decadenze già maturate. Pertanto, qualora essa avvenisse in data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell’impugnazione, la stessa sarebbe irricevibile per tardività.
Non vi è dubbio che la sentenza in commento presti il fianco a numerose critiche.
A prescindere dalla circostanza che essa contraddice quanto affermato sino ad oggi dal Consiglio di Stato, e peraltro dalla stessa Terza Sezione, con “buona pace” per la certezza del diritto, sembra evidente che il Collegio non abbia sufficientemente considerato la portata dell’art. 1 della Legge n. 53/94 il quale, nel testo modificato dopo l’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (e dunque rispetto al quale potrebbe certamente invocarsi il principio cronologico per assicurarne la prevalenza su eventuali, difformi disposizioni del Codice) consente in via generalizzata le notificazioni a mezzo PEC “in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”.
Né appare decisivo il richiamo alla necessità di specifiche disposizioni tecniche, ancora da approvare e che riguarderanno tuttavia il processo amministrativo digitale nel suo complesso, laddove invece la notificazione a mezzo posta elettronica certificata ne costituisce solo un aspetto, già pienamente regolamentato e dunque da ritenersi pacificamente già ammissibile.

fonte: www.altalex.com//Processo amministrativo: inesistente la notifica del ricorso tramite PEC | Altalex

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