In caso di mancata disdetta da parte del locatore, alla scadenza del secondo quadriennio di locazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni, ma solo per quattro anni e non 4+4 (dunque otto). Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1881/16, depositata il 1° febbraio.
Il fatto. L’inquilino ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che lo condannava allo sfratto dalla casa in cui era in locazione. Motivo fondante del ricorso è la violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia di contratti di locazione, in particolare l’inquilino (locatario) ritiene che il contratto si sia rinnovato tacitamente, per ulteriori 8 anni, dato che il proprietario di casa (locatore) non lo ha disdetto al termine del primo quadriennio.
Tacito rinnovo alla scadenza del primo quadriennio. La Corte di Cassazione nella sentenza sottolinea che il sistema delineato in tema di locazioni d’immobili dalla legge (L. 431/1998) porta certamente al superamento del regime vincolistico del canone, ma questo viene bilanciato dalla limitazione della facoltà del locatore di dare disdetta alla scadenza del primo quadriennio. Infatti, è pacifico ritenere che il contratto abbia una durata minima di 8 anni alla cui scadenza, salvi i casi delineati dalla legge in cui la reiterazione dopo il primo quadriennio non è possibile, le parti hanno diritto ad accordarsi per il rinnovo del contratto a nuove condizioni oppure di proseguire tacitamente con le condizioni di quello precedente.
Durata quadriennale del secondo rinnovo. I Supremi Giudici, inoltre, evidenziano che anche in caso di mancata disdetta da parte del locatore alla scadenza del secondo quadriennio, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni, ma pur sempre per quattro anni e non 4 + 4 come inteso dall’inquilino. Quindi, nel caso concreto quest’ultimo non ha più diritto a rimanere nella casa di proprietà del locatore, poiché tutti i termini contrattuali di rinnovo sono scaduti.
Per questo motivo la Cassazione ha rigettato il ricorso .
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Il secondo rinnovo del contratto di locazione ha durata quadriennale - La Stampa
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giovedì 4 febbraio 2016
Il secondo rinnovo del contratto di locazione ha durata quadriennale
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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