venerdì 8 gennaio 2016

Pubblicate in gazzetta le modifiche alle specifiche tecniche del PCT

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2015, il decreto 28 dicembre 2015 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, così come richieste dal comma 3 dell’articolo 16 undecies del decreto n. 179/12 introdotto con la legge di conversione del decreto legge n. 83/15.

L’articolo 16 undecies del decreto legge n. 179/12, introdotto dall’articolo 19 del decreto legge 83/15, indicava le modalità con le quali doveva essere apposta l’attestazione di conformità, prevedendo ipotesi diverse a seconda che la medesima si riferisse ad una COPIA ANALOGICA (cartacea) o ad una COPIA INFORMATICA.

Posto e scontato il tentativo del legislatore di semplificare e rendere non applicabili nel PCT e nelle notifiche tramite PEC, agli avvocati, le modalità di attestazione dettate dagli artt. 4 e 6 del DPCM del 13.11.2014, era però altrettanto evidente come la formulazione della norma, richiamando espressamente “… l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce…” non fosse idonea al raggiungimento dello scopo in quanto non consentiva di fugare ogni dubbio in merito alla “disapplicazione” del citato DPCM considerato che solo l’impronta del file (hash) e il riferimento temporale potevano essere considerati idonei ad individuare univocamente un documento informatico.

Sembrava, quindi, scontato che, con la conversione del decreto legge n. 83/15, il legislatore tornasse sull’argomento apportando le opportune modifiche al comma 3 dell’articolo 16 undecies magari facendo proprie quelle proposte dall’Avvocatura con le quali la conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici di atti e provvedimenti, sia nel PCT che nelle notifiche tramite PEC ex legge n. 53/94, poteva ritenersi assolta mediante apposizione, sulla copia o sull'estratto, della sola firma digitale, ovvero apponendo la sola firma digitale nella attestazione di conformità, inserita su documento informatico separato, da depositarsi contestualmente, o all’interno della relazione di notificazione.

Il comma 3 dell’articolo 16 undecies, in effetti, con la legge di conversione, veniva modificato dal legislatore ma con una “soluzione” che rimandava “…l'individuazione della copia cui si riferisce… esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia”.

Il legislatore affidava quindi al responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia, il compito di modificare le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 dettando le modalità (esclusive) di attestazione delle copie informatiche da apporsi su un documento informatico separato, indicando quali elementi dovessero contenere affinchè potesse essere individuata la copia a cui, l’attestazione, si riferiva.

Veniva altresì modificato l’articolo 3 bis comma 2 della legge n. 53/94 a seguito del quale “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

La modifica apportata a tale articolo era conseguente a quella introdotta, dalla legge di conversione, all’art. 16 undecies e rimandava a quest’ultima disposizione in tutte le ipotesi in cui si dovesse allegare alla PEC una copia informatica ottenuta dalla scansione di un atto originariamente cartaceo.

Ieri sera, 7 gennaio 2016, dopo tanta attesa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, il decreto 28 dicembre 2015 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, così come richieste dal comma 3 dell’articolo 16 undecies del decreto n. 179/12 introdotto con la legge di conversione del decreto legge n. 83/15.

L’articolo 19 ter, aggiunto, dalle citate modifiche, alle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, stabilisce ed indica le modalità con le quali si dovranno attestare la conformità di una copia informatica (es. documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento informatico separato:

Art. 19-ter - Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.».

Dalla lettura dell’articolo 19 ter si evince che per i destinatari della norma si applichino le disposizioni dettate dal DPCM del 13 novembre 2014 solo nell’ipotesi, residuale, dettata dal comma 5 e come, conseguentemente, sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, l’attestazione di conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato non debba più contenere hash e riferimento temporale, essendo adesso sufficiente che l’attestazione contenga:

1) la sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità

2) il relativo nome del file

3) la sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (senza scansione).

Se la copia informatica è destinata al deposito (telematico) il documento informatico contenente l’attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato nella “busta telematica” (art. 19 ter comma 2), se invece è destinata alla notifica in proprio tramite PEC, gli elementi più sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti nella relata di notifica (art. 19 ter comma 3).

Da non sottovalutare il contenuto del comma 6 dell’art. 19 ter, nel quale si precisa che l’attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici; ciò significa che, ad esempio, per le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive) ai fini dell’iscrizione a ruolo (obbligatoriamente telematica) dei rispettivi procedimenti, nel medesimo documento informatico potrà essere attestata la conformità del titolo, del precetto e del pignoramento.

Le modifiche apportate alle specifiche tecniche acquisteranno efficacia il giorno successivo alla loro pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, così disposto dall’articolo 2.

COME PROCEDERE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DI UNA COPIA INFORMATICA CON UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO PER IL DEPOSITO TELEMATICO:

1) con il software di videoscrittura, predisporre l’attestazione di conformità:

                           ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto Avv. _______________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica [NOME FILE] è conforme all’originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [es. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. RGNR _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data ________ ] dal quale è estratta.

[Luogo e data]

Avv. ____________________

2) ad attestazione ultimata, salvarla direttamente in formato PDF (senza scansione);

3) sottoscrivere digitalmente il file PDF TESTO dell’attestazione;

4) inserire il file PDF dell’attestazione di conformità e il file PDF della copia informatica nella busta telematica.

COME PROCEDERE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DI UNA COPIA INFORMATICA NELLA RELATA DI NOTIFICA PER LA NOTIFICA TRAMITE PEC L. 53/94:

1) con il software di videoscrittura, predisporre la relata di notifica nella quale, oltre naturalmente agli elementi richiesti dall’articolo 3 bis L. 53/94, inserirete anche l’attestazione di conformità della copia informatica da allegare:

Il sottoscritto Avv. _______________ attesta da ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica [NOME FILE] allegata è conforme all’originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [ es. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. RGNR _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data ________ ] dal quale è estratta.

2) ultimata la relata di notificata, salvarla direttamente in formato PDF (senza scansione).

3) sottoscrivere digitalmente il file PDF della relata di notifica.

4) allegare alla PEC la copia informatica da notificare e la relata di notifica.

Per leggere il decreto clicca qui: www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2016/01/08/pubblicate-in-gazzetta-le-modifiche-alle-specifiche-tecniche-del-pct/28 pdf.pdf

fonte: www.quotidianogiuridico.it

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