Con una pronuncia (24473/15), il Supremo Collegio è tornato ad occuparsi di separazione personale e particolarmente di addebito, assegno di mantenimento alla prole e assegnazione della casa coniugale.
Il caso
Nell’ambito di un procedimento di separazione personale, la Corte d’appello territoriale, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, revocava la dichiarazione di addebito ad entrambi i coniugi e disponeva un assegno per la moglie, confermando l’assegnazione della casa coniugale a quest’ultima – affidataria e convivente con i figli – e il contributo al mantenimento dei figli. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il marito; resiste la moglie con controricorso.
Né moglie, né marito hanno adeguatamente illustrato l’intollerabilità della convivenza. Con riferimento all’addebito alla moglie, gli Ermellini hanno chiarito che le doglianze del ricorrente, che sottolineano una sostanziale difformità dall’apprezzamento dei fatti e delle prove condotto dal giudice a quo rispetto a quello preteso dallo stesso ricorrente, non indicano il nesso di causalità che avrebbe comportato l’intollerabilità della convivenza.
Quanto all’addebito al marito, poi, i Giudici di Piazza Cavour ritengono pacifica l’esistenza dello schiaffo alla moglie, ma, pur riconoscendo il carattere riprovevole del comportamento dell’uomo - che, certamente, costituisce «violazione degli obblighi matrimoniali» -, anche in tal caso non rinvengono indicazioni specifiche sul rapporto tra tale comportamento e l’intollerabilità della convivenza.
Quanto al mantenimento delle figlie di primo letto, secondo il Palazzaccio la Corte ne ha tenuto implicitamente conto, valutando che tale profilo non era idoneo ad incidere sul tenore di vita pregresso della famiglia, nonché sulla notevole disparità economica tra le parti.
Quanto alla casa coniugale, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che essa era finalizzata alla tutela della prole e dell’interesse di quest’ultima a permanere nell’ambiente domestico, secondo il Supremo Collego è corretta la valutazione del giudice a quo, che ne ha tenuto conto nel rigettare la domanda della madre di porre a carico del marito le spese di manutenzione dell’immobile adibito ad abitazione familiare, suggerendo al riguardo un accordo tra i coniugi. Per tutti questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Tra moglie e marito… Il vademecum della Cassazione sulla separazione tra coniugi - La Stampa
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domenica 6 dicembre 2015
Tra moglie e marito…Il vademecum della Cassazione sulla separazione tra coniugi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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