Contestazioni per l’espulsione decisa dall’arbitro. Il tifoso sugli spalti sfoga la propria rabbia lanciando un pezzo di seggiolino verso il campo da gioco. Momento di follia che costa carissimo: condanna per il supporter (Cassazione, sentenza 45261/15).
Il caso
Allo stadio, una decisione dell’arbitro scatena la rabbia dei tifosi. L’episodio clou è l’espulsione di un giocatore della squadra di casa, costretta a proseguire la partita in dieci uomini. Proteste in campo e sugli spalti, ma un tifoso esagera. L’uomo, preso dalla rabbia per la decisione arbitrale, lancia «verso il campo un pezzo di seggiolino, di plastica tagliente». Tale momento di follia viene, però, valutato dai giudici di merito come idoneo a «creare pericolo» sia per le «persone negli spalti sottostanti» sia per quelle – «operatori televisivi, sanitari, steward» – posizionate ai bordi del campo. Consequenziale la condanna a «un anno di reclusione», periodo ridotto per il ricorso al «rito abbreviato».
Secondo il legale del tifoso, però, la visione compiuta dai giudici di merito è viziata da alcuni errori. Innanzitutto, il «comportamento» tenuto allo stadio non avrebbe potuto «arrecare pregiudizio» ad alcuno: «il pezzo di plastica» pesava solo «106 grammi» ed era «privo di spigoli vivi o parti contundenti»; esso è «caduto» in una zona «lontana decine di metri da operatori televisivi, sanitari e steward»; il «lancio», comunque, non ha creato pericolo per «gli altri tifosi presenti sugli spalti». Allo stesso tempo, non va trascurato, aggiunge l’avvocato, che la «condotta» è stata «meramente istintiva», frutto di rabbia momentanea e «non volta a danneggiare alcuno»: non a caso, il tifoso non si è «allontanato dal suo posto» e si è «assunto subito la responsabilità del lancio». Per completare il quadro difensivo, infine, viene evidenziato che l’uomo «è persona incensurata, padre di famiglia e onesto lavoratore».
Ogni obiezione, però, si rivela inutile, ribattono i giudici della Cassazione. Nessun dubbio è possibile, difatti, sulla ‘lettura’ del comportamento tenuto allo stadio: il «pezzo di plastica» era «indirizzato verso il campo, in evidente protesta contro la decisione arbitrale di espellere un calciatore». Significativa, in questa ottica, la «lunghezza» del lancio, tale da «consentire il superamento della barriera metallica e della vetrata antisfondamento», alta quasi 3 metri. E rilevanti sono anche le caratteristiche dell’oggetto lanciato: il pezzo di seggiolino aveva «bordi frastagliati, tali da poter» colpire «le persone poste» nelle vicinanze del «punto di caduta». Evidente, quindi, il «pericolo» creato, concludono i giudici. E altrettanto lapalissiani, aggiungono, sono i «futili motivi», poiché il gesto è stato causato da una mera «decisione arbitrale», valutata come un’ingiustizia in ambito sportivo. Tutto ciò conduce a ritenere assolutamente corretta la condanna del tifoso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Espulso un calciatore, il tifoso reagisce lanciando un oggetto dagli spalti: condannato - La Stampa
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giovedì 3 dicembre 2015
Espulso un calciatore, il tifoso reagisce lanciando un oggetto dagli spalti: condannato
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