Un sito Internet liberamente accessibile ha una potenzialità diffusiva indefinita, tanto da poter essere equiparato alla stampa. È la motivazione con cui la prima sezione penale della Cassazione ha confermato l'aggravante di terrorismo nei confronti di un italo-marocchino, indagato a Torino per aver diffuso su due siti web privi di vincoli di accesso un documento di propaganda allo Stato islamico (sentenza 47489 del 1° dicembre 2015).
Proprio per questa potenzialità diffusiva, la Cassazione aggiunge che tutti «i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero» quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network possono essere soggetti a sequestro preventivo, non godendo delle garanzie costituzionali previste per la stampa.
Bocciando la tesi difensiva che puntava a dimostrare l'insussistenza della lesione all'interesse giuridico sulla base di un'accezione di Stato islamico territoriale («territorio che si estende su parte della Siria e dell'Iraq»), differente da quella in vigore nel nostro ordinamento, in linea con numerose risoluzioni dell'Onu («organizzazione terroristica internazionale»), la Cassazione rileva che «ai fini dell'affermazione della giurisprudenza italiana è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o si sia compiuta, in tutto o in parte, l'azione, perchè possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa».
Infondata - secondo i giudici - anche la tesi del ricorrente secondo cui il documento diffuso via web avrebbe sollecitato soltanto un'adesione “ideologica” dei potenziali lettori allo Stato islamico e non ai suoi metodi terrostici.
Una posizione, quella della fattispecie ideologica, che la Cassazione respinge, facendo riferimento alla lingua utilizzata dall'indagato - l'italiano - e ai lettori cui il documento è indirizzato: un pubblico di soggetti radicati sul territorio nazionale.
Rivelatore anche il passaggio del documento citato dai giudici, in cui si definisce «obbligatoria» l'adesione al Califfato sulla base di una corretta interpretazione religiosa. Segnali che, secondo la Cassazione, contrasterebbero con quanto sostenuto dalla tesi difensiva: e cioè la mancanza di un pericolo concreto.
In merito al reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale, Piazza Cavour ricorda infine che la giurisdizione italiana interviene anche «in caso di cellula operante in Italia per il perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone del teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del Jihad all'estero».
Fonte: www.ilsole24ore.com/SilviaMarzialetti/Conseguenze penali per la propaganda Isis sul web - Il Sole 24 ORE
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domenica 6 dicembre 2015
Conseguenze penali per la propaganda Isis sul web

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