mercoledì 16 dicembre 2015

Se il cane abbaia e la padrona non glielo impedisce, la condanna è legittima

L’imputata non impedisce «lo strepitio del proprio cane» e viene condannata per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, ma la donna non ci sta e si rivolge ai Giudici di legittimità.

Non serve la prova dell’effettivo disturbo di più persone. La pronuncia dei Giudici di merito viene confermata dalla Cassazione (sentenza 48460/15). La decisione, infatti, secondo gli Ermellini, ha correttamente applicato il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’affermazione di responsabilità per la fattispecie di cui in parola non implica – trattandosi di reato di pericolo presunto – la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato. Al giudice l’apprezzamento dell’idoneità delle emissioni sonore ad arrecare disturbo.

Non solo: secondo Piazza Cavour, i Giudici di merito hanno del pari rispettato l’insegnamento del Supremo Collegio in forza del quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, «l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete». Nessuna censura, quindi, all’iter seguito dal Tribunale, e ricorso dichiarato inammissibile.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Se il cane abbaia e la padrona non glielo impedisce, la condanna è legittima - La Stampa

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