La Regione Lombardia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano con la quale - in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento per tassa automobilistica relativa agli anni 2000-2002 e notificata il 11.12.2009 - è stato respinto l'appello proposto dall'ente Regione avverso la sentenza della CTP di Milano n. 42/05/2011 che aveva accolto il ricorso della parte contribuente T.V..
La sentenza impugnata - dato atto che la contribuente aveva eccepito la tardività della cartella medesima perchè emessa dopo il decorso del termine prescrizionale triennale previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5 - ha ritenuto che nella specie di causa la notificazione dell'avviso di pagamento (avvenuta il 22.11.2005) aveva interrotto il decorso del termine prescrizionale per la sola annualità del 2002, dovendosi ritenere prescritte le altre annualità. Quanto al 2002, peraltro, la prescrizione non poteva considerarsi impedita dalla notifica della cartella l'11.12.2009, atteso il decorso del nuovo termine prescrizionale dal momento della definitività dell'avviso di accertamento di cui prima si è detto.
L'ente regione ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo.
La contribuente non si è difesa.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Il motivo unico di ricorso (centrato contempo sulla violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 37 e sulla violazione della L.R. n. 10 del 2003 , art. 94) appare infondato e da disattendersi.
Assorbente di ogni altro aspetto è la manifesta infondatezza del profilo di censura concernente la falsa applicazione della L.R. Lombardia n. 10 del 2003, menzionato art. 94, a mente della quale, secondo la parte ricorrente, "il diritto alla riscossione delle somme dovute alla regione in base ad atto di accertamento tributario si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo". Secondo parte ricorrente, facendo applicazione di detta norma, il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere che il termine di prescrizione non era spirato.
Senonchè (anche a tacere dei profili di correlazione tra la disciplina applicata dal giudice del merito e quella invocata dalla parte qui ricorrente, a proposito dei quali non si potrebbe prescindere dall'applicazione dei principi richiamati dalla sentenza n. 288/2012 che ha rammentato che "La tassa automobilistica è tributo istituito e regolato da legge statale", dacchè poi le ulteriori conseguenze in tema di natura del predetto tributo siccome "tributo proprio derivato" delle regioni, sia pure solo a seguito e per effetto della emanazione della L. 5 maggio 2009, n. 42, in tema di "federalismo fiscale"; in termini si veda anche Corte Cost. n. 296/2003) risulta dal testo dell'art. 100 della menzionata legge regionale (così come pubblicata sul sito internet ufficiale della regione Lombardia) che: "Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal periodo di imposta successivo alla data della sua entrata in vigore".
La disciplina prescrizionale invocata dalla parte ricorrente non potrebbe dunque in nessun caso essere applicata alle annualità dei tributi di cui qui si discute, da che consegue che - indipendentemente dalla maturata prescrizione di parte di dette annualità già in data antecedente alla notifica dell'avviso di accertamento - la pretesa dell'ente regione avrebbe dovuto essere dichiarata comunque prescritta anche per il decorso del termine fissato dalla legge statale, di cui ha fatto applicazione il giudice del merito, nel periodo intercorrente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento e prima della notifica della cartella di pagamento.
Non mette conto soffermarsi dunque sulla questione (subordinata in senso logico e perciò assorbita) dell'applicazione alla presente fattispecie del D.L. n. 269 del 2003, art. 37, che ha differito al 31.12.2005 il termine per il recupero della tasse qui in questione e concernenti i periodi di imposta di cui si tratta.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
fonte: www.giudicedipace.it//Corte di Cassazione n. 5839/2015 - il bollo auto si prescrive in tre anni - Giudice di Pace
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lunedì 14 dicembre 2015
Il bollo auto si prescrive in tre anni
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