Il pericolo da prevenire, afferma la Cassazione (sentenza 44796/15) non è solo quello interno alla pista: l’obbligo di protezione-proiezione della posizione di garanzia, infatti, riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si aspetta di incontrare, quei pericoli diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell’attività.
Il caso
La Suprema Corte è intervenuta sull’inosservanza da parte di una s.p.a. gestrice di una pista da sci di delimitare la pista gestita al fine di proteggere gli sciatori da pericoli atipici: la s.p.a., infatti, aveva omesso di apporre a lato della pista medesima le protezioni necessarie per impedire che gli sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati. In esito a tale inosservanza, si verificava una collisione tra due sciatori, una delle quali riportava una malattia della durata di sei settimane.
Il giudice di pace aveva assolto il presidente del cda, il consigliere delegato e l’addetto alla sicurezza, manutenzione e preparazione delle piste da sci della s.p.a. dal reato di cui agli artt. 40, comma 2, c.p. in riferimento alla l. prov. n. 14/2010 (Ordinamento delle aree sciabili attrezzate) ed agli artt. 113 (Cooperazione nel delitto colposo), 590, comma 2, c.p. (Lesioni personali colpose). Avverso tale pronuncia, proponeva appello il Procuratore della Repubblica, e il Tribunale trasmetteva gli atti al Supremo Collegio, trattandosi di sentenza inappellabile dal pm. La colpa omissiva può derivare anche dall’attività propria dell’obbligato.
Gli Ermellini hanno innanzitutto osservato che la normativa provinciale richiamata, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, prevede espressamente, oltre all’obbligo di delimitazione, anche quello di protezione delle piste. Non solo: da Piazza Cavour hanno ulteriormente chiarito che la colpa omissiva deve ancorarsi ad un obbligo giuridico «che non è necessariamente vincolato all’esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicistica o privatistica», ma può derivare anche «dall’attività propria dell’obbligato in quanto possibile fonte di pericolo». Sul gestore dell’impianto e delle piste servite, infatti, grava l’obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste stesse, che deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l’impianto.
L’obbligo di protezione riguarda anche i percoli atipici. Il pericolo da prevenire, continuano i Giudici del Palazzaccio, non è dunque solo quello interno alla pista: l’obbligo di protezione -proiezione della posizione di garanzia -, infatti, riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si aspetta di incontrare, quei pericoli diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell’attività. Tale obbligo di protezione, specificano i Giudici di legittimità, non può essere esteso sino a ricomprendervi i pericoli esterni, ma, il gestore, nel caso in esame, doveva prevenire «quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi».
Nel caso, la pericolosità del passaggio dove era avvenuto l’incidente era nota agli imputati, o quanto, avrebbe dovuto esserlo, riguardando essa la gestione della pista e la conseguente necessità di apprestare le dovute protezioni o comunque di segnalare la situazione di rischio. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ritenuto sussistente, in capo al gestore di impianti sciistici, «l’obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro». La Corte, pertanto, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Collisione tra sciatori: responsabile il gestore che non previene i pericoli atipici - La Stampa
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giovedì 3 dicembre 2015
Collisione tra sciatori: responsabile il gestore che non previene i pericoli atipici
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