La causa di non punibilità consistente nel ravvedimento del contribuente mediante il versamento di imposte e sanzioni di cui all’art. 13 del dlgs. 74/2000, come recentemente modificato dal dlgs 158/2015 riforma delle sanzioni tributarie, esclude la punibilità dei reati, anche per condotte commesse ante revisione del sistema sanzionatorio. Compito dei giudici quindi è quello di verificare che il ravvedimento operoso sia stato correttamente operato dal contribuente indagato di uno dei reati di omesso versamento di ritenute, di IVA e per indebita compensazione. Questo quanto emerge dalle sentenze n. n. 48211 e 48228 del 4 dicembre 2015 della sezione penale della Corte di Cassazione.
In particolare, con la prima sentenza la Corte di cassazione ha affermato che, per il reato di indebita compensazione, di cui all’art. 10 quater del dlgs. 74/2000, il giudice deve considerare, prima di concludere per la condanna del contribuente, la buona fede di questo considerando le difficoltà di interpretazione della norma e gli orientamenti dei giudici tributari. Oltre ciò inoltre i giudici di merito devono valutare la bontà del ravvedimento operoso qualora il contribuente abbia sanato la propria posizione con l’istituto di cui all’art. 13 del dlgs. 472/1997, ciò in quanto causa di esclusione della punibilità per il reato in esame ai sensi dell’art. 13 del dlgs. 74/2000.
L’art. 10 quater del dlgs. 74/2000, nella vecchia formulazione, puniva con la reclusione da sei mesi a due anni i contribuenti che utilizzano in compensazione ex art. 17 dlgs. 241/1997 crediti non spettanti o inesistenti. Come affermato dalla Cassazione, tuttavia, "non si rinvengono precedenti significativi sul tema delle compensazioni per crediti non spettanti laddove riferiti a crediti esistenti sul piano oggettivo ma [utilizzati] in misura superiore" al limite massimo di € 700.000.
fonte: www.italiaoggi.it//Omessi versamenti, liberi tutti - News - Italiaoggi
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
domenica 6 dicembre 2015
Omessi versamenti, liberi tutti
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento