Il soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell’effettivo titolare (Cassazione, sentenza 47276/15).
Il caso
La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 392 c.p., in quanto, in qualità di gestore di un residence, aveva disattivato la derivazione della corrente elettrica verso l’unità abitativa di un condominio che non aveva provveduto al pagamento delle utenze condominiali.
Secondo i giudici del gravame, l’imputato, anche se non fosse il rappresentante della società che amministrava il condominio, doveva considerarsi il gestore di quest’ultimo, essendo emerso che agiva sempre per conto della suddetta società. Anche per i Giudici di legittimità, nel caso in esame, la circostanza che l’imputato abbia eseguito decisioni e direttive del titolare del diritto non esclude affatto di per sé la punibilità dell’agente, in quanto, secondo costante giurisprudenza, «il soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell’effettivo titolare». Sul punto, la sentenza impugnata aveva correttamente affermato che dalle deposizioni testimoniali era emerso che l’imputato si era occupato da sempre della riscossione, per conto della società, della quote condominiali (tra le quali quelle dell’energia elettrica). Pertanto, osservano i Giudici, quando l’imputato ha staccato la corrente elettrica era consapevole di agire per esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa competesse alla società. Ed è per tale ragione che la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ribadisce il principio in base al quale «il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall’art. 392 c.p., richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Condannato il gestore di un residence che stacca la corrente al condominio debitore - La Stampa
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mercoledì 30 dicembre 2015
Condannato il gestore di un residence che stacca la corrente al condominio debitore
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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