Rientrano nella competenza del Giudice di pace le controversie relative alle modalità d’uso dei servizi di condominio. Viceversa, vanno ricomprese nella competenza del Tribunale le liti relative ai limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 21910/15.
Il caso
La pronuncia nasce dalla controversia incardinata dagli attori al fine di veder condannati i convenuti a rimuovere quanto dagli stessi depositato negli spazi condominiali comuni antistanti le proprie unità immobiliari; gli attori, inoltre, chiedevano dichiararsi il divieto di analogo utilizzo di tali spazi per il futuro. I convenuti, costituendosi in giudizio, avevano eccepito l’incompetenza per materia del Tribunale in favore del gdp.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per essere competente il gdp ex art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c., dal momento che oggetto della controversia - alla luce del regolamento condominiale e delle successive delibere dell’assemblea - , erano la modalità di utilizzo della cosa comune e non il diritto dei convenuti all’utilizzo delle parti comuni antistante le rispettive abitazioni Avverso tale ordinanza, gli attori proponevano ricorso per cassazione, sostenendo la competenza del Tribunale sul presupposto che la causa vertesse non sull’accertamento delle modalità con cui i convenuti potevano occupare gli spazi comuni, ma se, tout court, avessero il diritto di farlo.
Competono al gdp le controversie relative all’uso della cosa comune. In relazione alle doglianze dei ricorrenti, gli Ermellini hanno condiviso quanto affermato dal pm nella propria requisitoria. Questi aveva rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le controversie relative alle modalità d’uso dei servizi di condominio rientrano nella competenza del gdp, sia che si tratti «di riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni», sia che «si verta in tema di limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione alle rispettive quote».
Al contrario, vanno ricomprese nella competenza del Tribunale le liti relative ai limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà e, quindi, alle limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà esclusiva imposte da un atto di obbligo, come, ad esempio, potrebbe essere una clausola regolamentare limitativa. Secondo i Giudici di Piazza Cavour, nel caso di specie la controversia attiene a diritti comuni, ossia al godimento dei singoli condomini sulle parti comuni, e non alla proprietà esclusiva del singolo condomino.
La materia del contendere dedotta in giudizio, infatti, concludono dal Palazzaccio, in accordo alla ricostruzione dei giudici di merito, riguarda le modalità di uso della cosa comune. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte ha dichiarato la competenza del giudice di pace.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Al Giudice di pace le controversie relative al godimento dei singoli condomini sulle parti comuni - La Stampa
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domenica 13 dicembre 2015
Al Giudice di pace le controversie relative al godimento dei singoli condomini sulle parti comuni
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