sabato 12 dicembre 2015

Denunce in lingua straniera

Gli stranieri potranno presentare, alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, la denuncia o querela nella propria lingua e ottenere gratuitamente la traduzione della relativa attestazione. Rafforzati i diritti della vittima a conoscere e ricevere, nella propria lingua, gli atti essenziali per una sua migliore e consapevole partecipazione al processo sin dal primo contatto con l’autorità. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Matteo Renzi e del ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato ieri, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/29/Ue che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Il decreto (in merito al quale il guardasigilli ha parlato via Twitter di «più diritti, assistenza e protezione») si rivolge in modo particolare a chi, vittima di un reato, si dovesse trovare in condizione di particolare difficoltà come, ad esempio, le donne, i minori, gli stranieri con (appunto) difficoltà con la lingua italiana e a chi ha subito violenza. Il decreto legislativo apporta parziali modifiche al sistema normativo vigente. Alcune sono di particolare rilievo per l’ordinamento processuale penale, come la previsione secondo la quale, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge possano essere esercitati, oltre che dal coniuge, anche dalla persona legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente. Nel decreto è introdotta la definizione di vulnerabilità della vittima, che ora è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Nella valutazione della condizione della persona offesa si terrà conto quindi se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile a criminalità organizzata, terrorismo o tratta degli esseri umani, se ha finalità di discriminazione e se la vittima è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

fonte: www.italiaoggi.it//Denunce in lingua straniera - News - Italiaoggi

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...