Salvo il posto di lavoro per il dipendente che ha approfittato degli strumenti messigli a disposizione dall’azienda. Evidente l’abuso compiuto dall’uomo, che ha utilizzato in modo improprio computer e posta elettronica, ma è eccessivo il licenziamento deciso dalla società (Cassazione, sentenza 22353/15).
Il caso
Visione opposta, quella dei giudici di merito, rispetto all’ottica adottata dall’azienda italiana. Di conseguenza, viene annullato il licenziamento del lavoratore. Sia chiaro, nessun dubbio sulla condotta dell’uomo, il quale ha utilizzato «in modo improprio» gli «strumenti di lavoro aziendali», ossia «personal computer in dotazione, reti informatiche aziendali e casella di posta elettronica». Tali «addebiti», però, secondo i giudici, andavano puniti con una «sanzione conservativa», come da contratto. Anche perché, viene aggiunto, non è emerso che «l’utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet» abbiano determinato «una significativa sottrazione di tempo all’attività di lavoro, né il blocco del lavoro, con grave danno per l’attività produttiva».
Ora, nonostante le obiezioni mosse dai legali della società, viene ribadita l’eccessiva durezza della misura adottata nei confronti del lavoro. Irrilevante anche il richiamo fatto dall’azienda alle «informative» e ai «molteplici preavvisi» con cui veniva chiesto ai dipendenti «un uso più attento della strumentazione aziendale». Ciò perché «il riferimento alle disposizioni del datore di lavoro» non prospetta «una violazione di obblighi contrattuali, rilevando solo ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento». Complessivamente, anche per i Giudici della Cassazione è da escludere «la particolare gravità del comportamento addebitato» al lavoratore. E va confermato, di conseguenza, l’annullamento del licenziamento.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Pc, email e rete informatica aziendali per uso personale: eccessivo il licenziamento - La Stampa
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lunedì 16 novembre 2015
Pc, email e rete informatica aziendali per uso personale: eccessivo il licenziamento

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